EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0398

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni.
Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati.
Causa C-398/15.

Court reports – general

Causa C‑398/15

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

contro

Salvatore Manni

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46 – Dati personali soggetti a pubblicità nel registro delle imprese in applicazione della direttiva 68/151 – Scioglimento della società interessata – Possibilità per le persone fisiche interessate di chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso e in via eccezionale, di limitare l’accesso ai dati che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione – Presupposti – Ragioni preminenti e legittime connesse alla situazione particolare delle persone fisiche interessate – Periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata – Esistenza o meno di una simile limitazione all’accesso nell’ordinamento giuridico nazionale decisa da ciascuno Stato membro

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46, artt. 6, § 1, e), 12, b), e 14, comma 1, a); direttiva del Consiglio 68/151, come modificata dalla direttiva 2003/58, artt. 2, § 1, d) e j), e 3]

L’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con l’articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.

(v. punto 64 e dispositivo)

Top