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Document 62015CJ0376

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017.
Changshu City Standard Parts Factory e Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafi 10 e 11 – Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato.
Cause riunite C-376/15 P e C-377/15 P.

Court reports – general

Cause riunite C‑376/15 P e C‑377/15 P

Changshu City Standard Parts Factory
e
Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Impugnazione – Dumping – Regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 2, paragrafi 10 e 11 – Esclusione di talune operazioni di esportazione dal calcolo del margine di dumping – Confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale nel caso di importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017

  1. Procedimento giurisdizionale–Eccezione di litispendenza–Identità di parti, oggetto e motivi tra due impugnazioni–Irricevibilità dell’impugnazione proposta per seconda

  2. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Potere discrezionale delle istituzioni–Sindacato giurisdizionale–Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 11)

  3. Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Margine di dumping–Potere discrezionale delle istituzioni–Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione–Assenza di prezzi comparabili con riferimento a determinati tipi del prodotto considerato–Esclusione di detti tipi dal calcolo del margine di dumping–Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 1 e 2, §§ 10 e 11)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28‑31)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  3.  Dall’articolo 1 del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, intitolato «Principi», discende che l’inchiesta antidumping ha ad oggetto un prodotto specifico, denominato «prodotto considerato», definito dalle istituzioni dell’Unione all’apertura di detta inchiesta. Tale definizione del «prodotto considerato» non impedisce tuttavia alle istituzioni dell’Unione di suddividere tale prodotto in tipi o in modelli di prodotti distinti e di basarsi, ai fini del calcolo del margine di dumping, sul confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, modello per modello o tipo per tipo.

    L’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, in considerazione del suo tenore letterale, della sua finalità e del contesto in cui è inserito, non può invece essere interpretato nel senso che consente l’esclusione, dal calcolo del margine di dumping, di operazioni di esportazione nell’Unione relative a taluni tipi del prodotto considerato. Per contro, dalla citata disposizione discende che, ai fini di tale calcolo, le istituzioni dell’Unione sono tenute a prendere in considerazione tutte dette operazioni.

    Ne consegue che se, in assenza di prezzi comparabili, non può essere effettuato un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di taluni tipi del prodotto oggetto dell’inchiesta antidumping, le istituzioni dell’Unione possono decidere di escludere detto tipo di prodotto dalla definizione del «prodotto considerato» oppure costruire, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il valore normale per tale tipo di prodotto, in modo da poter prendere in considerazione, in sede di calcolo del margine di dumping, le operazioni di esportazione del medesimo tipo di prodotto.

    (v. punti 56, 59, 61, 67, 70)

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