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Document 62015CJ0368

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017.
Causa promossa da Ilves Jakelu Oy.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti.
Causa C-368/15.

Court reports – general

Causa C‑368/15

Procedimento avviato dalla Ilves Jakelu Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Libera prestazione dei servizi – Servizi postali – Nozioni di servizio universale e di esigenze essenziali – Autorizzazioni generali e individuali – Autorizzazione a fornire servizi postali in esecuzione di contratti negoziati individualmente – Requisiti imposti»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2017

  1. Libera prestazione dei servizi–Servizi postali–Direttiva 97/67–Condizioni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e l’accesso alla rete–Servizi che esulano dall’ambito del servizio universale–Nozione–Servizi di invii postali che non corrispondono ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti–Inclusione–Servizi che possono essere assoggettati solo alla concessione di un’autorizzazione generale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67/CE, art. 9, n. 1)

  2. Libera prestazione dei servizi–Servizi postali–Direttiva 97/67–Condizioni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e l’accesso alla rete–Servizi che esulano dall’ambito del servizio universale–Rilascio di autorizzazioni per garantire il rispetto dei requisiti essenziali–Facoltà di subordinare il rilascio a taluni obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi corrispondenti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, art. 9, §§ 1 e 2)

  1.  L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che un servizio di invii postali come quello di cui al procedimento principale esula dall’ambito del servizio universale ove non corrisponda ad un’offerta di servizi postali di qualità determinata forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti. La fornitura di servizi di invii postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere assoggettata solo alla concessione di un’autorizzazione generale.

    Va rilevato che, anche se dal considerando 33 della direttiva 2008/6 deriva che agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare un sistema di autorizzazioni generali e di licenze individuali ogniqualvolta ciò sia necessario e proporzionato all’obiettivo perseguito, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, contrariamente al paragrafo 2 del medesimo articolo, non prevede la possibilità di assoggettare la fornitura di servizi postali alla concessione di una licenza individuale.

    (v. punti 28, 30, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi postali che esulano dall’ambito del servizio universale può essere subordinata ad obblighi come quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, di tale direttiva, come modificata.

    (v. punto 34, dispositivo 2)

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