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Document 62015CJ0367

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017.
Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie contro Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Proprietà intellettuale e industriale – Violazione – Calcolo del risarcimento del danno – Normativa di uno Stato membro – Doppio dell’importo dei canoni normalmente dovuti.
Causa C-367/15.

Court reports – general

Causa C‑367/15

Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa»

contro

Stowarzyszenie Filmowców Polskich

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Proprietà intellettuale e industriale – Violazione – Calcolo del risarcimento del danno – Normativa di uno Stato membro – Doppio dell’importo dei canoni normalmente dovuti»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Misure, procedure e mezzi di ricorso – Concessione del risarcimento danni – Normativa nazionale che prevede, senza prova del danno effettivamente subito, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi – Ammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48, considerando 26 e art. 13, § 1, comma 2, b)]

L’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all’autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell’autorizzazione per l’uso dell’opera di cui trattasi.

Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dal fatto, in primo luogo, che un risarcimento calcolato sulla base del doppio del canone ipotetico non è esattamente proporzionale al danno effettivamente subito dalla parte lesa. Infatti, tale caratteristica è intrinseca ad ogni risarcimento forfettario, come quello espressamente previsto all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48.

In secondo luogo, detta interpretazione non è nemmeno rimessa in discussione dalla circostanza che la direttiva 2004/48, come emerge dal suo considerando 26, non ha lo scopo di introdurre un obbligo consistente nel prevedere un risarcimento punitivo. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice del rinvio, la circostanza secondo la quale la direttiva 2004/48 non comporta un obbligo, per gli Stati membri, di prevedere un risarcimento cosiddetto «punitivo», non può essere interpretata come un divieto d’introdurre una misura del genere. Dall’altro lato, e senza che sia necessario statuire sulla questione se l’introduzione di un risarcimento cosiddetto «punitivo» sia o no contraria all’articolo 13 della direttiva 2004/48, non risulta che la disposizione applicabile nel procedimento principale comporti un obbligo di versare un tale risarcimento.

Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale la parte lesa, poiché potrebbe calcolare il risarcimento sulla base del doppio del canone ipotetico, non dovrebbe più dimostrare il nesso di causalità tra il fatto generatore della violazione del diritto d’autore ed il danno subito, va constatato che tale argomento si basa su un’interpretazione eccessivamente restrittiva della nozione di «causalità», secondo la quale il titolare del diritto violato dovrebbe stabilire un nesso di causalità tra tale fatto e non solo il danno subito, ma altresì l’importo preciso al quale esso ammonta. Orbene, un’interpretazione del genere è inconciliabile con l’idea stessa di una fissazione forfettaria del risarcimento e, quindi, con l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, che consente tale tipo di risarcimento.

(v. punti 26‑29, 32, 33 e dispositivo)

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