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Document 62015CJ0358

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2016.
Bank of Industry and Mine contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 – Base giuridica – Criterio basato sul supporto materiale, logistico o finanziario al governo iraniano – Parte dei profitti di una società statale versata allo Stato iraniano.
Causa C-358/15 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2016 –

Bank of Industry and Mine / Consiglio

(causa C‑358/15 P) ( 1 )

«Impugnazione — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran — Elenco delle persone e delle entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 — Base giuridica — Criterio basato sul supporto materiale, logistico o finanziario al governo iraniano — Parte dei profitti di una società statale versata allo Stato iraniano»

1. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE — Presupposti (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE) (v. punti 31, 32)

2. 

Atti delle istituzioni — Regolamenti — Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran — Competenze di esecuzione riservate dal Consiglio — Ammissibilità — Presupposti — Casi specifici e motivati (Artt. 215 TFUE e 291, § 2, TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamento del Consiglio no267/2012, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 34‑38)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Misure adottate in forza di un potere di esecuzione — Interpretazione dell’atto di esecuzione in conformità con l’atto di base — Considerazione del contesto della normativa di cui trattasi [Art. 215, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/35/PESC, 13°considerando; regolamento del Consiglio no267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 50‑52)

4. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Restrizione al diritto di proprietà — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, 2012/35/PESC e 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio no267/2012) (v. punti 55‑57)

5. 

Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti — Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio no945/2012) (v. punto 63)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Supporto finanziario al governo iraniano — Nozione — Versamento di somme al governo iraniano, da parte di un ente pubblico iraniano, in applicazione di una normativa statale che lo impone — Inclusione — Qualificazione di tali somme come imposte o dividendi — Irrilevanza [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c); regolamento del Consiglio no267/2012, art. 23, § 2, d)] (v. punti 80, 81)

7. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 91)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Bank of Industry and Mine e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.


( 1 ) GU C 294 del 7.9.2015.

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