This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CJ0356
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2018.
Commissione europea contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Distaccamento di lavoratori – Iscrizione ad un regime previdenziale – Lotta contro le frodi – Certificato A1 – Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso.
Causa C-356/15.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2018.
Commissione europea contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Distaccamento di lavoratori – Iscrizione ad un regime previdenziale – Lotta contro le frodi – Certificato A1 – Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso.
Causa C-356/15.
Causa C‑356/15
Commissione europea
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 11 e 12 nonché articolo 76, paragrafo 6 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Distaccamento di lavoratori – Iscrizione ad un regime previdenziale – Lotta contro le frodi – Certificato A1 – Diniego di riconoscimento da parte dello Stato membro dell’esercizio dell’attività professionale in caso di frodi o di abuso»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2018
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento
(Art. 258 TFUE)
Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni
[Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri – Limiti – Obbligo di riconsiderazione in caso di dubbi emessi da un’istituzione di un altro Stato membro – Procedura di conciliazione dinanzi alla commissione amministrativa di previdenza sociale in caso di disaccordo – Procedimento per inadempimento in caso di mancata conciliazione
(Art. 4, § 3, TUE; art.259 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 12, § 1, e n. 987/2009, art. 5, § 1)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa da applicare – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Certificato ottenuto in maniera fraudolenta – Diritto del giudice dello Stato membro del distacco di ignorare il certificato – Presupposti – Legislazione dello Stato membro del distacco che autorizza le sue istituzioni a far dichiarare invalido detto certificato e ad assoggettare unilateralmente i lavoratori distaccati al proprio regime previdenziale – Inammissibilità
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 11, § 1, 12, § 1, e 76, § 6, e n. 987/2009)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 26)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32‑34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 86, 87, 89‑92)
In caso di errore, anche manifesto, di valutazione delle condizioni di applicazione del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012, e quand’anche risultasse che le condizioni di svolgimento dell’attività dei lavoratori distaccati non rientrano manifestamente nella sfera di applicazione ratione materiae della disposizione sulla base della quale il certificato A 1 è stato rilasciato, la procedura da seguire per risolvere le eventuali controversie tra le istituzioni degli Stati membri interessati riguardanti la validità o l’esattezza di un certificato A 1 dev’essere rispettata.
Se si ammettesse che lo Stato membro nel quale il lavoratore è distaccato potesse adottare una legislazione che autorizza le proprie istituzioni a far dichiarare invalido unilateralmente un certificato A1 rivolgendosi a un giudice di tale medesimo Stato membro, il sistema basato sulla leale cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri rischierebbe di essere compromesso. Quindi, fintantoché non venga ritirato o dichiarato invalido, il certificato A1 è vincolante, in linea di principio, nell’ordinamento giuridico interno dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori interessati e, pertanto, vincola le sue istituzioni.
Di conseguenza, una legislazione dello Stato membro del distacco che autorizza le sue autorità competenti ad assoggettare unilateralmente un lavoratore alla legislazione previdenziale di detto Stato membro osta al principio dell’iscrizione dei lavoratori subordinati a un unico regime previdenziale, sancito dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, nonché al principio della certezza del diritto, il quale esige, in particolare, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando possono comportare conseguenze svantaggiose per i privati e le imprese.
La suddetta legislazione non è nemmeno compatibile con le disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 disciplinanti la procedura da seguire in caso di difficoltà di interpretazione e di applicazione di questi ultimi, in particolare qualora lo Stato membro nel quale un lavoratore è distaccato ritenga che le condizioni di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 non siano rispettate.
Per quanto riguarda la possibilità di ignorare un certificato A 1 ottenuto in maniera fraudolenta, qualora, nell’ambito del dialogo previsto all’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati comunichi all’istituzione che ha emesso i certificati A 1 elementi concreti che suggeriscono che tali certificati siano stati ottenuti in modo fraudolento, spetta alla seconda istituzione, in forza del principio di leale cooperazione, riesaminare, sulla scorta di tali elementi, la correttezza del rilascio dei suddetti certificati e, eventualmente, revocarli.
Se quest’ultima istituzione non procede a tale riesame entro un termine ragionevole, i suddetti elementi devono poter essere invocati nell’ambito di un procedimento giudiziario, affinché il giudice dello Stato membro nel quale i lavoratori sono stati distaccati ignori i certificati di cui trattasi.
Orbene, la predetta legislazione dello Stato membro del distacco non soddisfa tali condizioni.
Infatti, da un lato, tale legislazione non prevede alcun obbligo di avviare la procedura di dialogo e di conciliazione prevista dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Dall’altro, detta legislazione non si limita a conferire al solo giudice nazionale il potere di accertare l’esistenza di una frode e di ignorare, per questo motivo, un certificato A 1, ma prevede che, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, gli enti previdenziali nazionali nonché gli ispettori sociali decidano di assoggettare i lavoratori distaccati alla legislazione previdenziale di tale Stato membro.
(v. punti 93‑96, 100, 101, 104, 105)