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Document 62015CJ0317

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017.
    X contro Staatssecretaris van Financiën.
    Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza.
    Causa C-317/15.

    Court reports – general

    Causa C‑317/15

    X

    contro

    Staatssecretaris van Financiën

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza»

    Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017

    1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti–Restrizioni ai movimenti di capitali che implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari–Nozione di restrizione esistente al 31 dicembre 1993–Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza–Possibilità di applicarlo anche in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari

      (Artt. 63, § 1, TFUE e 64, § 1, TFUE)

    2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti–Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari–Nozione–Apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione–Inclusione

      (Art. 64, § 1, TFUE)

    3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti–Restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari–Ambito di applicazione–Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza–Misura che non riguarda né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi–Inclusione

      (Art. 64, § 1, TFUE)

    1.  L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

      A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dal tenore letterale dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, risulta che la menzionata disposizione prevede una deroga al divieto di cui all’articolo 63, paragrafo 1, TFUE a favore dell’«applicazione» delle restrizioni esistenti al 31 dicembre 1993 in forza del diritto nazionale per quanto concerne i movimenti di capitali quando implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Pertanto, l’applicabilità dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall’oggetto della normativa nazionale che prevede tali restrizioni, ma dal suo effetto. La disposizione citata si applica in quanto detta normativa nazionale comporta una restrizione ai movimenti di capitali che implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Ne consegue che il fatto che la normativa in parola possa applicarsi parimenti ad altre situazioni, non è idoneo ad impedire l’applicabilità dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE nelle circostanze che esso contempla.

      In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Essa dichiara, infatti, che una restrizione ai movimenti di capitali, quale il trattamento fiscale meno vantaggioso dei dividendi di origine estera, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dal momento che essa si riferisce a partecipazioni acquistate al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l’azionista e la società interessata e che permettono all’azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di tale società (sentenza del 24 novembre 2016, SECIL,C‑464/14, EU:C:2016:896, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, secondo la Corte, una restrizione rientra nell’ambito dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE in quanto restrizione dei movimenti di capitali implicanti investimenti diretti qualora riguardi gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche ed aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l’impresa cui tali fondi sono destinati per l’esercizio di un’attività economica (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund,C‑194/06, EU:C:2008:289, punto 102). Da tali sentenze e, in particolare, dalle espressioni «dal momento che» e «qualora» ivi presenti deriva che l’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall’oggetto specifico di una restrizione nazionale, ma dal suo effetto sui movimenti di capitali quali considerati in suddetto articolo.

      (v. punti 21, 22, 25, dispositivo 1)

    2.  L’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione europea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

      A tale riguardo, occorre rilevare che i movimenti di capitali a cui dà luogo l’apertura di un conto titoli presso un istituto bancario implicano la prestazione di servizi finanziari. Da un lato, infatti, è pacifico che l’istituto bancario in parola svolga per il titolare del conto servizi di gestione di detto conto, che devono essere qualificati come prestazioni di servizi finanziari.

      Dall’altro, sussiste un nesso causale tra i movimenti di capitali di cui trattasi e la prestazione di servizi finanziari, poiché il titolare investe i suoi capitali in un conto titoli beneficiando, in cambio, di servizi di gestione da parte dell’istituto bancario. Pertanto, esiste, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, un nesso sufficientemente stretto tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari.

      (v. punti 29‑31, dispositivo 2)

    3.  La possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

      A tale riguardo, occorre rilevare che il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, l’ambito di applicazione di tale disposizione è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith,C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 39).

      Di conseguenza, la circostanza che una misura nazionale riguardi anzitutto l’investitore e non il prestatore di un servizio finanziario non impedisce che tale misura rientri nell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith,C‑560/13, EU:C:2015:347, punto 40). Analogamente, la circostanza che una misura nazionale non presenti alcun nesso con le condizioni e le modalità di prestazione di un servizio finanziario non osta a che tale misura rientri nell’ambito della disposizione in parola.

      (v. punti 33‑35, dispositivo 3)

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