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Document 62015CJ0270

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016.
    Regno del Belgio contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini – Vantaggio selettivo – Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno.
    Causa C-270/15 P.

    Court reports – general

    Causa C‑270/15 P

    Regno del Belgio

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Aiuti concessi dalle autorità belghe per il finanziamento dei test diagnostici relativi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini — Vantaggio selettivo — Decisione che dichiara tali aiuti in parte incompatibili con il mercato interno»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 giugno 2016

    1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa – Oneri derivanti dal rispetto della normativa nazionale – Inclusione – Oneri che si ricollegano all’esercizio da parte dello Stato delle sue prerogative di potere pubblico – Irrilevanza – Intervento dello Stato in settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nell’Unione europea – Irrilevanza

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Obiettivo di tutela della sanità pubblica – Irrilevanza rispetto alla qualificazione di una misura come aiuto

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    3. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Distinzione tra il requisito di selettività e l’individuazione concomitante di un vantaggio economico nonché tra un regime di aiuti e un aiuto individuale

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Differenziazione tra imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga – Comparabilità della situazione di un settore soggetto a un test diagnostico con quella dell’insieme delle imprese soggette a controlli obbligatori – Presupposti

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    1.  Per valutare la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un’impresa e, di conseguenza, per valutare il carattere selettivo di una misura ai fini della sua qualificazione come aiuto di Stato, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali inerenti all’esercizio di un’attività economica regolata costituiscono, per loro natura, oneri del genere. La circostanza che obblighi siffatti siano imposti dalle autorità pubbliche non può quindi incidere di per sé sulla valutazione della natura di altri interventi delle medesime autorità, per determinare se queste favoriscano le imprese al di fuori delle condizioni normali di mercato.

      Non incidono sulla qualificazione dei costi come oneri che devono essere sopportati normalmente dalle imprese le circostanze che essi derivano dall’intervento dei poteri pubblici nell’esercizio delle loro prerogative di potere pubblico, o che gli Stati membri sono liberi di assumersi tali costi in assenza di armonizzazione nell’ambito considerato.

      Inoltre, e in ogni caso, il fatto che non sia intervenuta alcuna armonizzazione riguardo al finanziamento delle misure di cui trattasi non incide sulla qualificazione come vantaggio economico che un finanziamento del genere può costituire. Infatti, anche nei settori in cui gli Stati membri sono competenti, essi devono rispettare il diritto dell’Unione e in particolare i requisiti di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

      (v. punti 35, 36, 38, 39)

    2.  L’obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito dall’obbligo imposto alle imprese di un settore determinato di effettuare test diagnostici relativi a una malattia non è sufficiente ad escludere la qualificazione come aiuto di Stato del finanziamento di tali test da parte dello Stato. Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi di cui trattasi secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti.

      (v. punto 40)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 48, 49)

    4.  Per valutare il carattere selettivo di una misura ai fini della sua qualificazione come aiuto di Stato, incombe alla Commissione stabilire se tale misura, nonostante la constatazione che essa conferisce un vantaggio di portata generale, lo faccia a beneficio esclusivo di talune imprese o di taluni settori di attività. Pertanto, il Tribunale non incorre in errori di diritto nel considerare che la Commissione ha correttamente ritenuto che il finanziamento, da parte di uno Stato membro, di test diagnostici effettuati ai fini della tutela della sanità pubblica sia selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualora la situazione degli operatori del settore oggetto di tale finanziamento sia stata implicitamente ma necessariamente equiparata a quella di tutte le imprese che, come loro, sono sottoposte all’obbligo di effettuare controlli prima dell’immissione sul mercato o della commercializzazione dei loro prodotti.

      La circostanza che i test diretti a controllare la qualità dei prodotti, anche alimentari, varino da un settore all’altro, per natura, obiettivi, costi e periodicità, potendo eventualmente incidere sulla comparabilità di tali differenti settori è irrilevante nell’ambito della qualificazione come aiuti di Stato, la quale non riguarda i test stessi, bensì il loro finanziamento mediante risorse statali, il cui effetto consiste nel ridurre i costi a carico dei suoi beneficiari. Una questione del genere deve essere sollevata con un motivo distinto dinanzi al Tribunale.

      (v. punti 50, 53‑55)

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