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Document 62015CJ0269
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016.
Rijksdienst voor Pensioenen contro Willem Hoogstad.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 4 – Ambito di applicazione ratione materiae – Trattenute sulle pensioni legali di vecchiaia nonché su ogni altro beneficio integrativo – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Residenza in un altro Stato membro.
Causa C-269/15.
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016.
Rijksdienst voor Pensioenen contro Willem Hoogstad.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 4 – Ambito di applicazione ratione materiae – Trattenute sulle pensioni legali di vecchiaia nonché su ogni altro beneficio integrativo – Articolo 13 – Determinazione della legislazione applicabile – Residenza in un altro Stato membro.
Causa C-269/15.
Court reports – general
Causa C‑269/15
Rijksdienst voor Pensioenen
contro
Willem Hoogstad
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie)
«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 4 — Ambito di applicazione ratione materiae — Trattenute sulle pensioni legali di vecchiaia nonché su ogni altro beneficio integrativo — Articolo 13 — Determinazione della legislazione applicabile — Residenza in un altro Stato membro»
Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 ottobre 2016
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con l’effettività o l’oggetto della causa – Domanda che fornisce alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto
(Art. 267 TFUE)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Contributi sociali su prestazioni provenienti da regimi pensionistici complementari – Inclusione – Normativa da applicare – Principio di unicità – Normativa nazionale che prevede il prelievo di tali contributi – Assicurato residente in un altro Stato membro e assoggettato alla legislazione sociale di quest’ultimo – Inammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, 13, § 1 e 2, da 14 a 17, 27, 28, 28 bis e 33)
V. il testo della decisione.
(v. punti 19-22)
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1606/98, osta a una normativa nazionale, che prevede il prelievo dei contributi che presentino un rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati all’articolo 4 di detto regolamento n. 1408/71, come modificato, su prestazioni provenienti da regimi pensionistici complementari anche qualora il beneficiario di tali pensioni complementari non risieda in detto Stato membro e sia soggetto, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del medesimo regolamento come modificato, alla legislazione in materia sociale dello Stato membro nel cui territorio egli risiede.
I prelievi che colpiscono regimi pensionistici complementari, infatti, possono rientrare nell’ambito di applicazione di detto regolamento, poiché il prodotto di tali prelievi è destinato direttamente e specificamente al finanziamento di alcuni settori della previdenza sociale nello Stato membro.
Tale interpretazione è avvalorata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 nonché dai principi sui quali esso si fonda. Così, la completezza del sistema di norme di conflitto stabilito dal regolamento n. 1408/71 ha l’effetto di privare il legislatore di ciascuno Stato membro del potere di determinare liberamente la portata e le condizioni di applicazione della propria normativa nazionale, quanto alle persone ad essa assoggettate e quanto al territorio. Tale principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali e ad eliminare le disparità di trattamento che, per le persone che si spostano all’interno dell’Unione, sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili. Il principio in parola disciplina tuttavia soltanto le situazioni cui si riferiscono gli articoli 13, paragrafo 2, nonché da 14 a 17 del regolamento n. 1408/71, in quanto determinano le norme di conflitto che devono essere applicate nelle diverse ipotesi. Difatti, dal momento dell’introduzione tramite il regolamento n. 2195/91, che modifica il regolamento n. 1408/71, del punto f) all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, il principio dell’unicità della legislazione è parimenti applicabile ai lavoratori che hanno cessato definitivamente le proprie attività professionali.
Infine, l’articolo 33 del regolamento n. 1408/71 deve essere letto con riferimento agli articoli 27, 28 e 28 bis, della sezione 5, del capitolo 1, del titolo III, del regolamento applicabile ai diritti dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari, i quali riguardano tanto situazioni in cui il titolare percepisce una pensione o una rendita dovuta in base alla legislazione di due o più Stati membri, quanto situazioni in cui il titolare percepisce una pensione in forza della legislazione di un solo Stato membro, senza godere di alcun diritto a prestazioni nel suo paese di residenza.
Pertanto, dall’esistenza di norme sostanziali relative ai diritti dei titolari di pensioni o di rendite, le quali non sono comunque applicabili alle pensioni o alle pensioni complementari che si basano su disposizioni contrattuali, non si può dedurre che il prelievo di contributi sociali su siffatte pensioni complementari sia compatibile con il principio dell’unicità della legislazione applicabile enunciato all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.
(v. punti 31, 32, 34, 36-38, 41-43 e dispositivo)