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Document 62015CJ0244

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016.
Commissione europea contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Articolo 40 dell’Accordo SEE – Imposta di successione – Normativa di uno Stato membro che subordina l’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale alla condizione che l’erede risieda in modo permanente in tale Stato membro – Restrizione – Giustificazione.
Causa C-244/15.

Court reports – general

Causa C‑244/15

Commissione europea

contro

Repubblica ellenica

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Articolo 40 dell’Accordo SEE — Imposta di successione — Normativa di uno Stato membro che subordina l’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale alla condizione che l’erede risieda in modo permanente in tale Stato membro — Restrizione — Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 maggio 2016

  1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Imposta di successione – Normativa nazionale che prevede un’esenzione dalle imposte di successione relative alla residenza principale a favore dei soli cittadini degli Stati membri dell’Unione che risiedono in modo permanente nello Stato membro interessato – Inammissibilità – Giustificazione – Insussistenza

    (Art. 63 TFUE; accordo SEE, art. 40)

  2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Imposta di successione – Giustificazione – Onere della prova a carico dello Stato membro

    (Art. 63 TFUE)

  3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 258 TFUE)

  1.  Adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevede un’esenzione dall’imposta di successione relativa alla residenza principale, applicabile esclusivamente ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea residenti nello Stato membro interessato, quest’ultimo non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo.

    Infatti, tale normativa tributaria ha l’effetto di diminuire il valore della successione per l’erede che soddisfa tutte le condizioni richieste, salvo quella relativa all’obbligo di risiedere permanentemente in detto Stato membro, privando l’interessato dell’esenzione dall’imposta di successione e implicando per esso un onere fiscale maggiore di quello sopportato dall’erede che vi risiede in modo permanente.

    Riguardo alla paragonabilità delle situazioni delle categorie di persone interessate, qualora una normativa nazionale ponga sullo stesso piano, ai fini dell’imposizione di un bene immobile acquisito per via ereditaria e sito nello Stato membro interessato, gli eredi non residenti e gli eredi residenti, essa non può, senza violare quanto prescritto dal diritto dell’Unione, trattare tali eredi in modo diverso nell’ambito della stessa imposta, per quanto concerne l’applicazione di un’esenzione dall’imposta di successione relativa a detto bene immobile. Ciò si verifica nel caso di specie.

    Inoltre, nessun motivo imperativo di interesse generale invocato dallo Stato membro interessato è idoneo a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE. Infatti, tale normativa non è idonea a consentire il raggiungimento coerente e sistematico dell’obiettivo d’interesse generale di ordine sociale, consistente nel rispondere alle esigenze di alloggio, poiché l’esenzione prevista in tale disposizione non è soggetta all’obbligo per l’erede di stabilire la residenza principale nell’immobile oggetto di successione e neppure a quello di occuparlo. Inoltre, la necessità di prevenire la contrazione del gettito fiscale non figura né tra gli obiettivi esposti all’articolo 65 TFUE né tra i motivi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione ad una libertà sancita dal Trattato FUE.

    (v. punti 31, 36‑38, 40, 43, 45, 50 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

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