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Document 62015CJ0222

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016.
    Hőszig Kft. contro Alstom Power Thermal Services.
    Rinvio pregiudiziale – Clausola attributiva di giurisdizione – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola inserita nelle condizioni generali – Consenso delle parti alle condizioni ivi previste – Validità e precisione di una clausola di tal genere.
    Causa C-222/15.

    Court reports – general

    Causa C‑222/15

    Hőszig Kft.

    contro

    Alstom Power Thermal Services

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék)

    «Rinvio pregiudiziale — Clausola attributiva di giurisdizione — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 23 — Clausola inserita nelle condizioni generali — Consenso delle parti alle condizioni ivi previste — Validità e precisione di una clausola di tal genere»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 luglio 2016

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles – Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione – Clausola attributiva di competenza – Nozione – Interpretazione autonoma

      (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23, § 1)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 44/2001 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Consenso tra le parti – Requisiti di forma – Forma scritta – Clausola contenuta nelle condizioni generali – Necessità di un rinvio espresso a tali condizioni nel contratto

      Necessità di designare con sufficiente precisione il giudice competente (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 23, § 1)

    1.  La nozione di «clausola attributiva di competenza», di cui al suo articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretata non già come un semplice rinvio al diritto interno di questo o quello Stato interessato, bensì come una nozione autonoma. Considerata la finalità procedurale di tale disposizione, che persegue l’istituzione di regole uniformi di competenza giurisdizionale internazionale, una clausola attributiva di giurisdizione è disciplinata da detta disposizione, che stabilisce i requisiti formali e sostanziali che tali clausole devono possedere, allo scopo di garantire la certezza del diritto, e di assicurarsi che sussista il consenso tra le parti.

      (v. punti 29, 31‑33)

    2.  Il giudice chiamato a dirimere una controversia relativa alla validità di una clausola attributiva di giurisdizione ha l’obbligo di esaminare, in limine litis, se tale clausola sia stata effettivamente oggetto di consenso inter partes, che deve manifestarsi in modo chiaro e preciso, in quanto le forme richieste dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, hanno, al riguardo, la funzione di garantire che il consenso sia stato effettivamente prestato. Tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che una clausola attributiva di giurisdizione, che, da un lato, sia stata stipulata nell’ambito delle condizioni generali del contratto di fornitura del committente, menzionate negli atti contenenti i contratti inter partes e trasmesse all’atto della loro conclusione, e che, dall’altro, designi quali giudici competenti quelli di una città di uno Stato membro, soddisfa i requisiti della disposizione suddetta, relativi al consenso tra le parti ed alla precisione del contenuto di tale clausola.

      Nella prassi corrente della realtà commerciale, la clausola attributiva di giurisdizione, stipulata nell’ambito di condizioni generali, è lecita qualora, nel testo stesso del contratto firmato dalle due parti, sia fatto un richiamo espresso a condizioni generali contenenti la clausola medesima. Per quanto attiene alla precisione del contenuto di tale clausola, con riferimento alla determinazione del giudice o dei giudici di uno Stato membro ai fini della risoluzione delle controversie presenti o future tra le parti, è sufficiente che la clausola individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future. Tali elementi, che devono essere sufficientemente precisi per permettere al giudice adito di stabilire se sia competente, possono essere concretati, eventualmente, mediante le circostanze proprie del caso di specie.

      (v. punti 37, 39, 43, 44, 49 e dispositivo)

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