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Document 62015CJ0216

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016.
    Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH contro Ruhrlandklinik gGmbH.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore” – Nozione di “attività economica” – Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un’associazione senza fini di lucro.
    Causa C-216/15.

    Court reports – general

    Causa C‑216/15

    Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH

    contro

    Ruhrlandklinik gGmbH

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht)

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Ambito di applicazione – Nozione di “lavoratore” – Nozione di “attività economica” – Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un’associazione senza fini di lucro»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016

    Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104 – Ambito di applicazione – Nozione di «lavoratore» – Membro di un’associazione senza fini di lucro che fornisce, a titolo principale e sotto la direzione di un’impresa utilizzatrice, una prestazione lavorativa retribuita, e tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato – Assenza di contratto di lavoro con tale associazione – Inclusione – Nozione di «attività economica» – Associazione senza fini di lucro che mette a disposizione di strutture sanitarie personale infermieristico a fronte di un rimborso a copertura dei costi di personale e amministrativi – Inclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/104, artt. 1, §§ 1 e 2, 3, §§ 1, a) e c), e 2]

    L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/104, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, dev’essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un’associazione senza fini di lucro, a fronte di un rimborso, di uno dei suoi membri a favore di un’impresa utilizzatrice per erogarvi, a titolo principale e sotto la direzione di quest’ultima, una prestazione lavorativa retribuita, quando tale membro sia tutelato a detto titolo nello Stato membro interessato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e ciò anche laddove il membro medesimo non sia qualificabile come lavoratore ai sensi del diritto nazionale, non avendo stipulato alcun contratto di lavoro con detta associazione.

    In primo luogo, la nozione di «lavoratore» ai sensi della direttiva 2008/104, deve essere interpretata nel senso che essa include ogni persona che fornisca una prestazione lavorativa,, vale a dire che esegua, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione, e che sia tutelata a detto titolo nello Stato membro interessato, a prescindere dalla qualificazione giuridica del suo rapporto di lavoro nel diritto nazionale, dalla natura del nesso giuridico che lega tali due persone e dalla forma di tale rapporto.

    Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro è data dalla circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione, senza che siano determinanti a tal fine la qualificazione giuridica nel diritto nazionale e la forma di tale rapporto nonché la natura del nesso giuridico che lega le due persone. Risulta peraltro dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 nonché dal successivo articolo 3, paragrafo 1, lettera c), recante la definizione della nozione di «lavoratore tramite agenzia interinale», che detta direttiva si applica non soltanto ai lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro con un’agenzia di lavoro interinale, bensì anche a quelli che con una tale agenzia hanno un «rapporto di lavoro».

    Di conseguenza, né la qualificazione giuridica, ai sensi del diritto nazionale, del rapporto che lega la persona interessata all’agenzia di lavoro interinale, né la natura dei loro rapporti giuridici, né la forma di tale rapporto sono determinanti ai fini della qualificazione di tale persona come «lavoratore» ai sensi della direttiva 2008/104.

    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che, a termini dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/104, quest’ultima lasci impregiudicata la definizione di lavoratore contenuta nella legislazione nazionale

    Infatti, tale disposizione significa unicamente che il legislatore dell’Unione ha inteso preservare il potere degli Stati membri di determinare quali persone rientrino nella nozione di «lavoratore» ai sensi del diritto nazionale e siano destinatari di tutela nell’ambito della loro disciplina interna, aspetto che la direttiva 2008/104 non mira ad armonizzare.

    Per contro, la disposizione medesima non può essere intesa quale rinuncia del legislatore dell’Unione a definire egli stesso la portata di tale nozione ai sensi della direttiva 2008/104 e, in tal modo, l’ambito di applicazione ratione personae di quest’ultima. Infatti, detto legislatore non ha rimesso agli Stati membri il compito di definire unilateralmente tale nozione, ma ne ha delineato egli stesso i confini all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, come del resto ha fatto anche per quanto riguarda la definizione di «lavoratore tramite agenzia interinale» al paragrafo 1, lettera c), del medesimo articolo.

    In secondo luogo, un’associazione, come una comunità, che metta a disposizione di strutture sanitarie personale infermieristico a fronte di un rimborso diretto a copertura dei costi del personale e dei costi di amministrazione esercita un’attività economica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della menzionata direttiva.

    La circostanza che tale comunità sia senza fini di lucro non è rilevante a tal riguardo, alla luce della formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/104 e di una costante giurisprudenza della Corte. Tantomeno lo è la forma giuridica di tale comunità, costituita in associazione, in quanto essa non pregiudica la natura economica dell’attività esercitata.

    (v. punti 27‑32, 43, 46‑48 e dispositivo)

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