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Document 62015CJ0198

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016.
Invamed Group Ltd e a. contro Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sezione XVII – Materiale da trasporto – Capitolo 87 – Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori – Voci 8703 e 8713 – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Nozione di “persone invalide”.
Causa C-198/15.

Court reports – general

Causa C‑198/15

Invamed Group Ltd e altri

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sezione XVII — Materiale da trasporto — Capitolo 87 — Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri e loro parti ed accessori — Voci 8703 e 8713 — Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria — Nozione di “persone invalide”»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 26 maggio 2016

  1. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Interpretazione – Note esplicative della nomenclatura combinata – Mancanza di carattere vincolante – Obbligo di conformità di tali note alle disposizioni della nomenclatura combinata

    (Regolamento del Consiglio no2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione no1810/2004, allegato I)

  2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Criteri – Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto

    (Regolamento del Consiglio no2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione no1810/2004, allegato I)

  3. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – «Per invalidi» ai sensi della voce 8713 della nomenclatura combinata – Nozione – Prodotto destinato unicamente agli invalidi – Inclusione – Veicoli a motore elettrico alimentato da batteria – Classificazione nella voce 8713 della nomenclatura combinata – Veicoli utilizzati da persone non invalide – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio no2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione no1810/2004, allegato I)

  4. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – «Invalidi» ai sensi della voce 8713 della nomenclatura combinata – Nozione – Persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare – Inclusione – Durata di tale limitazione ed eventuale presenza di altre limitazioni di capacità – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio no2658/87, come modificato dal regolamento della Commissione no1810/2004, allegato I)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18‑20)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 22)

  3.  La voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretata nel senso che:

    i termini «per invalidi» significano che il prodotto è destinato unicamente agli invalidi;

    la circostanza che un veicolo possa essere utilizzato da persone non invalide è irrilevante ai fini della classificazione dello stesso alla voce 8713 della nomenclatura combinata;

    le note esplicative della nomenclatura combinata non sono idonee a modificare la portata delle voci doganali della stessa nomenclatura combinata.

    (v. punto 27, dispositivo 1)

  4.  Il termine «invalidi» di cui alla voce 8713 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento n. 1810/2004, deve essere interpretato nel senso che esso designa le persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare, e che la durata di tale limitazione e l’eventuale presenza di altre limitazioni di capacità sono irrilevanti.

    (v. punto 34, dispositivo 2)

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