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Document 62015CJ0184

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016.
Florentina Martínez Andrés e Juan Carlos Castrejana López contro Servicio Vasco de Salud e Ayuntamiento de Vitoria.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 5 e 8 – Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato – Sanzioni – Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in “contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente” – Principio di effettività.
Cause riunite C-184/15 e C-197/15.

Court reports – general

Cause riunite C‑184/15 e C‑197/15

Florentina Martínez Andrés

contro

Servicio Vasco de Salud

e

Juan Carlos Castrejana López

contro

Ayuntamiento de Vitoria

(domande di pronuncia pregiudiziale

proposte dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 5 e 8 — Utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato — Sanzioni — Riqualificazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in “contratto di lavoro a tempo indeterminato non permanente” — Principio di effettività»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Personale assunto dall’amministrazione – Normativa nazionale che, in caso di tale utilizzo abusivo, riconosce il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro soltanto al personale soggetto a una disciplina del lavoro di natura privatistica – Diniego di tale diritto al personale assunto in regime di diritto pubblico – Inammissibilità – Eccezione – Esistenza di un’efficace misura sanzionatoria di tali abusi nei confronti di detto personale – Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 1, e 5, punto 1)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Procedure dirette a far rispettare gli obblighi derivanti da detta direttiva – Principio di effettività – Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato – Inammissibilità in caso di inconvenienti processuali, derivanti da detta normativa, che rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Verifica da parte del giudice del rinvio

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato)

  1.  La clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che una normativa nazionale sia applicata dai giudici nazionali dello Stato membro interessato in modo che, in caso di utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro è accordato alle persone assunte dall’amministrazione mediante un contratto di lavoro soggetto a normativa del lavoro di natura privatistica, ma non è riconosciuto, in generale, al personale assunto da tale amministrazione in regime di diritto pubblico, a meno che non esista un’altra misura efficace nell’ordinamento giuridico nazionale per sanzionare tali abusi nei confronti dei lavoratori, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    Infatti, spetta alle autorità giurisdizionali dello Stato membro interessato garantire il rispetto della clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro, vegliando a che i lavoratori i quali abbiano subito un abuso in conseguenza dell’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi non siano dissuasi dal far valere dinanzi alle autorità nazionali, ivi incluse quelle giurisdizionali, i diritti loro conferiti dalla normativa nazionale nell’ambito dell’attuazione di tutte le misure preventive di cui alla clausola 5, paragrafo 1, dell’accordo quadro, nella speranza di continuare a lavorare nel settore pubblico.

    Più specificamente, il giudice nazionale adito deve accertarsi che tutti i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi della clausola 3, paragrafo 1, dell’accordo quadro possano vedere applicate, nei confronti dei rispettivi datori di lavoro, le sanzioni previste dalla normativa nazionale qualora abbiano subito un abuso in conseguenza dell’utilizzo di contratti successivi, e ciò indipendentemente dalla qualificazione del loro contratto secondo il diritto interno.

    Atteso che non esiste, nei confronti del personale assunto nelle amministrazioni in regime di diritto pubblico, nessun’altra misura equivalente ed efficace di tutela, l’equiparazione di tale personale a tempo determinato a lavoratori a tempo indeterminato non permanenti, conformemente alla giurisprudenza nazionale esistente, potrebbe pertanto costituire una misura idonea a sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato e a eliminare le conseguenze della violazione delle disposizioni dell’accordo quadro.

    (cf. points 51-54, dispositivo 1)

  2.  Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, lette in combinato disposto con il principio di effettività, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a norme processuali nazionali che obbligano il lavoratore a tempo determinato a intentare una nuova azione per la determinazione della sanzione adeguata, quando un’autorità giudiziaria abbia accertato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, in quanto ciò comporterebbe per tale lavoratore inconvenienti processuali, in termini, segnatamente, di costo, durata e regole di rappresentanza, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

    Spetta infatti al giudice del rinvio, e non alla Corte, verificare se lo Stato membro in questione abbia adottato tutte le misure necessarie che gli consentano di assicurare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.

    Per quanto riguarda, in particolare, il principio di effettività, la norma procedurale nazionale in questione deve essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento.

    (cf. points 60, 61, 64, dispositivo 2)

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