This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015CJ0182
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016.
Aleksei Petruhhin.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-182/15.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016.
Aleksei Petruhhin.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione – Ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione – Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri – Restrizione alla libera circolazione – Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità – Proporzionalità – Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Causa C-182/15.
Court reports – general
Causa C‑182/15
Aleksei Petruhhin
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa)
«Rinvio pregiudiziale — Cittadinanza dell’Unione europea — Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione — Ambito di applicazione del diritto dell’Unione — Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione — Assenza di protezione dei cittadini degli altri Stati membri — Restrizione alla libera circolazione — Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità — Proporzionalità — Verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2016
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Insussistenza
(Art. 267 TFUE)
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro – Obbligo per tale Stato membro di informare lo Stato membro di cui tale cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato, di consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni relative al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Ammissibilità – Presupposto
(Artt. 18 TFUE e 21 TFUE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Domanda presentata a uno Stato membro da uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino dell’Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che ha esercitato il diritto di libera circolazione nel primo Stato membro – Obbligo di verifica delle garanzie previste dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Elementi di valutazione
(Artt. 18 TFUE e 21 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 19; decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)
V. il testo della decisione.
(v. punti 20, 23, 24)
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
A tale proposito, una situazione nella quale un cittadino di uno Stato membro si reca in un altro Stato membro avvalendosi, in qualità di cittadino dell’Unione, del suo diritto di circolare liberamente nell’Unione, rientra nel campo di applicazione dei trattati ai sensi dell’articolo 18 TFUE, che contiene il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza. Orbene, norme nazionali che consentono l’estradizione di tale cittadino introducono una differenza di trattamento a seconda che l’interessato sia un cittadino nazionale o un cittadino di un altro Stato membro, in quanto la loro applicazione comporta che ai cittadini di altri Stati membri non sia concessa la protezione contro l’estradizione di cui godono i cittadini nazionali. In questo modo tali norme possono pregiudicare la libertà dei primi di circolare nell’Unione e costituiscono una restrizione alla loro libertà di circolazione, ai sensi dell’articolo 21 TFUE.
Tale restrizione può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive e se è proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale. L’estradizione è una procedura che mira a lottare contro l’impunità di una persona che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale ha asseritamente commesso il reato. Infatti, se la mancata estradizione dei cittadini nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare tali fatti quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro. In tale contesto, norme nazionali che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di estradizione ai fini dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato risultano adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito.
In assenza di norme del diritto dell’Unione disciplinanti l’estradizione tra gli Stati membri e uno Stato terzo, al fine di tutelare i cittadini dell’Unione contro misure che possano privarli dei diritti di libera circolazione e di soggiorno previsti dall’articolo 21 TFUE, lottando nel contempo contro l’impunità per i reati, è necessario attuare tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza reciproca esistenti in materia penale in forza del diritto dell’Unione. In tal senso occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza al fine di fornire alle autorità di tale Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 non esclude infatti, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui il presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d’arresto europeo in vista della consegna di tale persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Cooperando in tal modo con lo Stato membro di cui l’interessato ha la cittadinanza e dando priorità a detto mandato d’arresto rispetto alla domanda di estradizione, lo Stato membro ospitante agisce in maniera meno lesiva dell’esercizio del diritto di libera circolazione, evitando al tempo stesso, per quanto possibile, il rischio di impunità.
(v. punti 31-34, 39, 40, 47-50, dispositivo 1)
Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Infatti, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato. A tal fine, detta autorità competente deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.
(v. punti 58-60, dispositivo 2)