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Document 62015CJ0178

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 giugno 2016.
Alicja Sobczyszyn contro Szkoła Podstawowa w Rzeplinie.
Rinvio pregiudiziale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Insegnanti – Congedo per recupero della salute – Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute – Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo.
Causa C-178/15.

Court reports – general

Causa C‑178/15

Alicja Sobczyszyn

contro

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia)

«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione dell’orario di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Diritto alle ferie annuali retribuite — Insegnanti — Congedo per recupero della salute — Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute — Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 giugno 2016

  1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio del diritto sociale dell’Unione particolarmente importante

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

  2. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Lavoratore che si trova in congedo per recupero della salute durante il periodo di ferie annuali – Disposizioni nazionali che negano a tale lavoratore il diritto di fruire delle sue ferie annuali retribuite in un periodo successivo – Finalità del diritto al congedo per recupero della salute diversa da quella del diritto alle ferie annuali – Verifica da parte del giudice nazionale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 19‑21)

  2.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

    A tal riguardo, sebbene spetti in definitiva al giudice nazionale, unico competente ad interpretare la normativa nazionale, decidere se la finalità del congedo per recupero della salute differisca da quella delle ferie annuali retribuite definite all’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, quest’ultima, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile ai fini della soluzione della controversia di cui è adito, può fornirgli a tal fine indicazioni tratte dall’insieme degli elementi sottoposti da detto giudice, ed in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio.

    Il fatto che il diritto nazionale enunci che il congedo per recupero della salute è concesso «al fine di seguire un trattamento prescritto da un medico», che spetta al medico curante dell’insegnante convenzionato con la cassa malattia decidere riguardo alla «necessità di [un tale congedo] ai fini della somministrazione di un trattamento prescritto», e che, due settimane prima della fine di detto congedo, l’insegnante debba sottoporsi a esami volti a verificare l’assenza di controindicazioni alla ripresa delle sue funzioni è atto a suffragare la tesi secondo cui il congedo per recupero della salute ha l’obiettivo di migliorare lo stato di salute dei lavoratori ai quali è prescritto e non, contrariamente alle ferie annuali retribuite di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, di far beneficiare tali lavoratori di un periodo di riposo e di svago, dato che essi devono seguire un trattamento prescritto da un medico.

    Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse concludere nel senso della sussistenza di una tale divergenza di obiettivi, la normativa nazionale deve prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di concedere al lavoratore interessato un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo, che sia compatibile, se del caso, con ragioni imperative legate agli interessi del datore di lavoro, senza escludere a priori che tale periodo si collochi al di fuori del periodo di riferimento per le ferie annuali di cui trattasi.

    (v. punti 28‑30, 32, 34 e dispositivo)

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