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Document 62015CJ0163

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2016.
Youssef Hassan contro Breiding Vertriebsgesellschaft mbH.
Rinvio pregiudiziale – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 23 – Licenza – Registro dei marchi comunitari – Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro.
Causa C-163/15.

Court reports – general

Causa C‑163/15

Youssef Hassan

contro

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 23 — Licenza — Registro dei marchi comunitari — Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 febbraio 2016

Marchio comunitario — Marchio comunitario come oggetto di proprietà — Opponibilità ai terzi — Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro dei marchi comunitari

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 23, § 1)

L’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario dev’essere interpretato nel senso che il licenziatario può agire per contraffazione del marchio comunitario oggetto della licenza anche qualora quest’ultima non sia stata iscritta nel registro dei marchi comunitari. Infatti, nonostante il fatto che, letta isolatamente, tale frase potrebbe essere interpretata nel senso che il licenziatario, qualora la licenza non sia iscritta nel registro, non può far valere i diritti da essa conferiti nei confronti dei terzi, ivi compreso il contraffattore del marchio, la Corte ha rammentato che, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, occorre tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.

Relativamente allo scopo della disciplina sancita nell’articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, occorre osservare che l’inopponibilità ai terzi degli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22 del citato regolamento che non sono stati iscritti nel registro dei marchi comunitari è volta a tutelare chi vanta o può vantare diritti su un marchio comunitario come oggetto di proprietà. Ne consegue che detto articolo 23, paragrafo 1, prima frase, non si applica ad una situazione nella quale un terzo, nel contraffare il marchio, viola i diritti conferiti dal marchio comunitario.

(v. punti 18, 19, 25, 26 e dispositivo)

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