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Document 62015CJ0145

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016.
K. Ruijssenaars e a. contro Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7 – Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo – Articolo 16 – Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento – Competenza – Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero.
Cause riunite C-145/15 e C-146/15.

Court reports – general

Cause riunite C‑145/15 e C‑146/15

K. Ruijssenaars e altri

contro

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

[(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Trasporti aerei — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 7 — Compensazione dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo di più di tre ore di un volo — Articolo 16 — Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento — Competenza — Adozione di misure coercitive nei confronti del vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta ad un passeggero»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 marzo 2016

Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Ritardo prolungato di un volo – Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento – Obbligo di adottare misure coercitive nei confronti di un vettore aereo ai fini del versamento della compensazione dovuta a un passeggero – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no261/2004, 21e considerando e art. 7, § 1, e 16)

L’articolo 16 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’organismo designato da ciascuno Stato membro in forza del paragrafo 1 di tale articolo, investito del reclamo proposto individualmente da un passeggero in seguito al rifiuto di un vettore aereo di versare a quest’ultimo la compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non è tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti di tale vettore, volte ad imporgli di versare tale compensazione.

Infatti, i reclami che possono essere presentati all’organismo nazionale da ciascun passeggero in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004, vanno considerati piuttosto come segnalazioni volte a contribuire alla corretta applicazione di tale regolamento in generale, senza che venga imposto a tale organismo di agire, in seguito a tali reclami, al fine di garantire il diritto di ciascun singolo passeggero ad una compensazione pecuniaria. Inoltre, la nozione di «sanzioni» contenuta al paragrafo 3 di detto articolo, in combinato disposto con il considerando 21 di detto regolamento, deve essere interpretata nel senso che essa designa le misure adottate in risposta alle violazioni rilevate dall’organismo nell’esercizio della sorveglianza di carattere generale prevista al paragrafo 1 di detto articolo 16, e non come le misure coercitive amministrative che devono essere adottate in ciascun singolo caso.

(v. punti 31, 32, 38 e dispositivo)

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