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Document 62015CJ0144

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2016.
    Staatssecretaris van Financiën contro Customs Support Holland BV.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voci 2304, 2308 e 2309 – Classificazione di un concentrato di proteine di soia.
    Causa C-144/15.

    Court reports – general

    Causa C‑144/15

    Staatssecretaris van Financiën

    contro

    Customs Support Holland BV

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voci 2304, 2308 e 2309 — Classificazione di un concentrato di proteine di soia»

    Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 3 marzo 2016

    Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Concentrato di proteine di soia utilizzato come ingrediente negli alimenti per i vitelli molto giovani – Classificazione nella voce 2309 della nomenclatura combinata

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 948/2009, allegato I, voce 2309)

    La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento no. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 948/2009, deve essere interpretata nel senso che un concentrato di proteine di soia come quello in esame nel procedimento principale rientra nella voce 2309 di tale nomenclatura.

    A questo proposito, per quanto concerne la voce 2309 della nomenclatura combinata, per «preparazione» ai sensi di tale voce si deve intendere vuoi la trasformazione di un prodotto, vuoi una miscela con altri prodotti. Per poter rientrare nella voce 2309 della nomenclatura combinata, il prodotto di cui trattasi deve inoltre, da un lato, essere destinato unicamente all’alimentazione degli animali e, dall’altro, deve aver subito una trasformazione definitiva o risultare da un miscuglio di sostanze differenti. Inoltre, dalla nota 1 del capitolo 23 della nomenclatura combinata si apprende che la voce 2309 della stessa comprende i prodotti dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perso le caratteristiche essenziali della materia d’origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

    Per poter rientrare nella voce 2309 della nomenclatura combinata, un concentrato di proteine di soia deve inoltre risultare da un processo che abbia fatto perdere le sue caratteristiche essenziali alla materia vegetale da cui esso deriva. In proposito, il processo di trasformazione della farina di soia, con il quale si ottiene il prodotto in oggetto, persegue un obiettivo zootecnico determinato, in quanto esso mira a creare un concentrato di proteine che può essere ingerito dai vitelli molto giovani, a differenza della farina di soia. Pertanto, le caratteristiche e le proprietà oggettive di siffatto prodotto e, segnatamente, l’eliminazione o la riduzione volontaria di alcuni dei componenti della farina di soia per rendere tale prodotto idoneo a integrare l’alimentazione di un certo tipo di animali, consentono di ritenere che esso soddisfi le condizioni richieste per essere classificato nella voce 2309 della nomenclatura combinata.

    (v. punti 36, 38, 40, 41, 49 e dispositivo)

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