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Document 62015CJ0143

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016.
    G.E. Security BV contro Staatssecretaris van Financiën.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 – Merce denominata “videomultiplexer”.
    Causa C-143/15.

    Court reports – general

    Causa C‑143/15

    G. E. Security BV

    contro

    Staatssecretaris van Financiën,

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Voci 8517, 8521, 8531 e 8543 — Merce denominata “videomultiplexer”»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 febbraio 2016

    1. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione delle merci — Criteri — Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto — Interpretazione delle voci doganali — Note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e note esplicative della nomenclatura combinata — Autorità — Portata

    2. Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Parti ai sensi della nota 2 della sezione XVI della nomenclatura combinata — Nozione — «Videomultiplexer» avente una funzione principale di videoregistrazione e di videoriproduzione nell’ambito di un sistema di sicurezza e di sorveglianza — Esclusione — Classificazione nella voce 8521 della nomenclatura combinata

      (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, sezione XVI, note 2 e 3)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 44, 45)

    2.  La nomenclatura combinata, figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1214/2007, deve essere interpretata nel senso che una merce quale quella denominata «videomultiplexer» deve, fatta salva la valutazione da parte del giudice nazionale di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, essere classificata nella voce 8521 di tale nomenclatura.

      Difatti, dalla formulazione stessa delle voci 8517, 8521, 8531 e 8543 della nomenclatura combinata e delle relative note esplicative discende che la funzione della merce considerata è determinante per la classificazione di quest’ultima in una delle voci summenzionate.

      Inoltre, la nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata, in cui rientrano le voci 8517, 8521 e 8531 della nomenclatura stessa, prevede che «le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».

      Al riguardo, il «videomultiplexer», alla luce delle sue caratteristiche e proprietà oggettive, nonché della sua destinazione, ha una funzione principale di videoregistrazione e di videoriproduzione nell’ambito di un sistema di sicurezza e di sorveglianza. Le altre funzioni svolte dal «videomultiplexer», ossia, le funzioni di allarme e di rete, costituiscono soltanto funzioni accessorie destinate a migliorare il funzionamento del sistema nel quale è integrato il «videomultiplexer».

      Infine, il «videomultiplexer» non può essere considerato come una «parte di macchina» ai sensi della nota 2 della sezione XVI della NC.

      A tale riguardo, per poter qualificare un oggetto come «parte», non è sufficiente dimostrare che la macchina, senza tale oggetto, non possa adempiere le funzioni cui è destinata. Occorre altresì dimostrare che il funzionamento meccanico o elettrico della macchina di cui trattasi sia condizionato da detto oggetto.

      Anche se il «videomultiplexer» costituisce un elemento di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, gli apparecchi di rilevazione utilizzati nell’ambito di tale sistema possono svolgere la loro funzione senza il «videomultiplexer». Inoltre, il funzionamento meccanico ed elettrico degli apparecchi in parola non dipende dalla presenza del «videomultiplexer».

      (v. punti 47, 53, 55, 56, 62-65, 72 e dispositivo)

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