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Dokument 62015CJ0124
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016.
Salutas Pharma GmbH contro Hauptzollamt Hannover.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 3004 – Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio – Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all’apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere.
Causa C-124/15.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016.
Salutas Pharma GmbH contro Hauptzollamt Hannover.
Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 3004 – Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio – Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all’apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere.
Causa C-124/15.
Sammlung der Rechtsprechung – allgemein
Causa C‑124/15
Salutas Pharma GmbH
contro
Hauptzollamt Hannover
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)
«Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 3004 — Compresse effervescenti contenenti 500 mg di calcio — Quantità di una sostanza per dose giornaliera raccomandata significativamente superiore all’apporto giornaliero raccomandato per il normale mantenimento della salute e del benessere»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 febbraio 2016
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Interpretazione — Note esplicative della nomenclatura combinata — Nota relativa al capitolo 30 — Interpretazione — Compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa, impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi — Dose massima giornaliera di 1500 mg — Classificazione nella voce 3004
(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1006/2011, deve essere interpretata nel senso che un prodotto, come le compresse effervescenti con un tenore di calcio di 500 mg per compressa, impiegate per prevenire e curare una carenza di calcio e quale coadiuvante di una terapia specifica diretta alla prevenzione e alla cura dell’osteoporosi e per le quali sull’etichetta è consigliata per gli adulti una dose massima giornaliera di 1500 mg, rientra nella voce 3004 di tale nomenclatura.
Infatti, la nota esplicativa relativa al capitolo 30 della nomenclatura combinata mira ad esplicitare il criterio «significativamente superiore» stabilito dalla nota complementare 1 di tale capitolo, prevedendo che quest’ultimo includa la dose giornaliera raccomandata il cui contenuto in vitamine o minerali sia «molto superiore, generalmente almeno tre volte più elevato, rispetto all’apporto giornaliero raccomandato».
Da un lato, la citata nota esplicativa, che non è giuridicamente vincolante, prevede che un prodotto, il cui contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata sia tre volte più elevato rispetto all’apporto giornaliero raccomandato, rientri in tale capitolo nell’ipotesi in cui tutte le altre condizioni siano parimenti soddisfatte. Dall’altro lato, e per quanto concerne l’espressione «generalmente» che compare nella medesima nota, questa non esclude dal capitolo 30 della nomenclatura combinata alcun prodotto per il solo fatto che il contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata di quest’ultimo non è tre volte più elevato rispetto all’apporto giornaliero raccomandato.
Di conseguenza, la nota esplicativa relativa al capitolo 30 della nomenclatura combinata non può essere interpretata nel senso che il contenuto in vitamine o minerali della dose giornaliera raccomandata di prodotti composti di tali sostanze debba obbligatoriamente essere tre volte più elevato rispetto alla dose giornaliera raccomandata per consentire la classificazione di tali prodotti nella voce 3004 della nomenclatura combinata.
Infatti, allorché il tenore di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali e acidi grassi della dose giornaliera raccomandata di un prodotto che presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive definite dal testo della voce 3004 della nomenclatura combinata sia nettamente superiore a quello necessario o raccomandato per l’alimentazione generale, tale prodotto va classificato in tale voce.
(punti 34-37, 40 e dispositivo)