EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0111

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016.
Občina Gorje contro Republika Slovenija.
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Regolamento (UE) n. 65/2011 – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese – Condizione temporale – Esclusione completa – Riduzione dell’aiuto.
Causa C-111/15.

Court reports – general

Causa C‑111/15

Občina Gorje

contro

Republika Slovenija

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče)

«Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Regolamento (UE) n. 65/2011 — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Norme di ammissibilità delle operazioni e delle spese — Condizione temporale — Esclusione completa — Riduzione dell’aiuto»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 luglio 2016

  1. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Applicabilità diretta – Competenza di esecuzione attribuita a uno Stato membro – Limiti

    (Art. 288, comma 2, TFUE)

  2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEARS – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Condizione temporale – Normativa nazionale che limita l’ammissibilità delle spese a quelle sostenute dopo la concessione dell’aiuto – Ammissibilità

    (Regolamento del Consiglio no1698/2005, considerando 5 e art. 71)

  3. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEARS – Sostegno allo sviluppo rurale – Ammissibilità delle operazioni e delle spese – Riduzioni ed esclusioni – Normativa nazionale che prevede il rigetto integrale di una domanda di pagamento in caso di spese sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione dell’aiuto – Inammissibilità

    (Regolamento del Consiglio no1698/2005, art. 71, § 3; regolamento della Commissione no65/2011, art. 30)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 34, 35)

  2.  L’articolo 71 del regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale sono ammissibili al contributo del FEASR al cofinanziamento di un’operazione di sviluppo rurale selezionata dall’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale in questione o sotto la responsabilità di quest’ultima solo le spese sostenute successivamente all’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto.

    Infatti, conformemente all’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, le norme sull’ammissibilità delle spese sono adottate a livello nazionale, tenendo conto delle specifiche condizioni stabilite dal suddetto regolamento per talune misure di sviluppo rurale. Ne consegue che, nei limiti in cui tale disposizione conferisce agli Stati membri la competenza di principio per determinare le norme di ammissibilità delle spese, detti Stati membri possono legittimamente prevedere una condizione di ammissibilità di queste ultime legata, in particolare, alla circostanza che tali spese sono state sostenute successivamente all’approvazione della domanda di aiuto. Inoltre, poiché l’obiettivo del regolamento n. 1698/2005, secondo il suo considerando 5, consiste nel favorire lo sviluppo rurale, una condizione che limita l’ammissibilità delle spese relative a un’operazione cofinanziata alle sole spese sostenute successivamente alla decisione di concessione degli aiuti è adeguata a tale obiettivo, in quanto essa garantisce una più efficace distribuzione dei fondi del FEASR.

    (v. punti 37, 39, 41, 45, dispositivo 1)

  3.  L’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in combinato disposto con l’articolo 30 del regolamento n. 65/2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1698/2005, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede il rigetto nella sua integralità della domanda di pagamento relativa a un’operazione selezionata a titolo di cofinanziamento da parte del FEASR, qualora talune spese effettuate per tale operazione siano state sostenute prima dell’adozione della decisione di concessione di un tale aiuto, ove il beneficiario dell’aiuto non abbia reso deliberatamente una falsa dichiarazione nella propria domanda di pagamento.

    Infatti, gli Stati membri non possono applicare una misura di rifiuto di pagamento così radicale a situazioni diverse da quella prevista dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 65/2011, relativa all’ipotesi in cui sia stata deliberatamente resa una falsa dichiarazione da parte del beneficiario dell’aiuto. In tutti gli altri casi, l’articolo 30 di tale regolamento prevede una riduzione dell’importo dell’aiuto, calcolata conformemente al metodo stabilito al paragrafo 1 di tale articolo. Un tale metodo, che consiste nell’escludere le spese che non sono ammissibili, comporta un elemento dissuasivo, dal momento che l’importo effettivamente erogabile è ridotto di un importo significativamente superiore a quello corrispondente alle spese non ammissibili. In tale contesto, un siffatto metodo tende a prevenire i cosiddetti effetti «inerziali» pur conservando proporzionalità, in quanto le spese effettivamente ammissibili non sono integralmente escluse dal beneficio dell’aiuto.

    (v. punti 53‑55, dispositivo 2)

Top