Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CJ0091

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016.
    Kawasaki Motors Europe NV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane.
    Rinvio pregiudiziale – Sindacato di validità – Regolamento (CE) n. 1051/2009 – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Voce 8701 – Trattori – Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi – Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori.
    Causa C-91/15.

    Court reports – general

    Causa C‑91/15

    Kawasaki Motors Europe NV

    contro

    Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam)

    «Rinvio pregiudiziale — Sindacato di validità — Regolamento (CE) n. 1051/2009 — Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 8701 — Trattori — Sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 — Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote, nuovi — Veicoli fuoristrada leggeri a quattro ruote destinati ad essere utilizzati come trattori»

    Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 settembre 2016

    1. Questioni pregiudiziali – Sindacato di validità – Validità di un regolamento di classificazione tariffaria applicabile per analogia a prodotti sufficientemente analoghi a quelli di cui tratta tale regolamento – Ricevibilità

      (Art. 267 TFUE)

    2. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Veicoli nuovi a quattro ruote (cosiddetto «veicolo fuoristrada») in grado di spingere pesi almeno due volte superiori – Regolamento n. 1051/2009 – Inclusione nella sottovoce 8701 90 90 della nomenclatura combinata – Invalidità del punto 2 dell’allegato di tale regolamento

      (Regolamenti della Commissione n. 1051/2009, allegato, punto 2, e n. 948/2009)

    3. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Interpretazione – Note esplicative della nomenclatura combinata – Mancanza di carattere vincolante – Preminenza del testo delle voci, delle note premesse alle sezioni o ai capitoli della menzionata nomenclatura

      [Regolamento della Commissione n. 948/2009, regole generali 1, 3, a) e 6]

    1.  Allorché un giudice nazionale dubita della validità di un regolamento di classificazione che deve applicare per analogia a prodotti sufficientemente analoghi a quelli di cui tratta tale regolamento, può giustificatamente sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché sia valutata la validità del medesimo.

      (v. punto 39)

    2.  Il punto 2 dell’allegato del regolamento n. 1051/2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, è invalido in quanto classifica il veicolo ivi descritto nella sottovoce 8107 90 90 della menzionata nomenclatura combinata, come modificata dal regolamento n. 948/2009, e non in quella fra le sottovoci da 8701 90 11 a 8701 90 39 della nomenclatura combinata che corrisponde alla potenza del motore del veicolo in parola.

      Difatti, i veicoli nuovi fuoristrada a quattro ruote che dispongono di un solo sedile, muniti di un sistema direzionale di tipo Ackerman azionato mediante manubrio, dotati di un dispositivo di aggancio e le cui caratteristiche tecniche consentono loro la spinta di pesi almeno due volte superiori al loro stesso peso, devono essere classificati nella sottovoce 8701 90 della detta nomenclatura combinata, poiché la classificazione dei suddetti veicoli nelle sottovoci a otto cifre risulta determinata dalla potenza del loro motore. Al riguardo, sono da considerare unicamente le sottovoci a otto cifre 8701 90 11‑8701 90 39 della nomenclature combinata, relative ai trattori agricoli e ai trattori forestali, nuovi.

      (v. punti 41, 46, 48, 62, 63 e dispositivo)

    3.  Le note esplicative della nomenclatura combinata per la classificazione delle merci contribuiscono all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. A tale riguardo, in conformità alla regola generale 1, la classificazione è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, in aggiunta alle altre regole generali purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. La regola generale 6 dispone che la classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di tali sottovoci e dalle note di sottovoci nonché, mutatis mutandis, dalle altre regole generali. Inoltre, dalla regola generale 3, lettera a), deriva che, qualora una merce sia ritenuta classificabile in due voci, la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Infine, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione purché essa sia inerente al prodotto stesso, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo.

      (v. punti 52‑54, 56)

    Top