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Doiciméad 62015CJ0048

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016.
    État belge, SPF Finances contro NN (L) International SA.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Libera circolazione dei capitali – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 69/335/CEE – Articoli 2, 4, 10 e 11 – Direttiva 85/611/CEE – Articoli 10 e 293 CE – Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo – Doppia imposizione – Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero.
    Causa C-48/15.

    Tuarascálacha cúirte - ginearálta

    Causa C‑48/15

    État belge, SPF Finances

    contro

    NN (L) International SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles)

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 69/335/CEE — Articoli 2, 4, 10 e 11 — Direttiva 85/611/CEE — Articoli 10 e 293 CE — Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo — Doppia imposizione — Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate

      (Art. 267 TFUE)

    2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Direttiva 69/335 – Campo di applicazione – Imposta annuale riscossa presso organismi di investimento collettivo sulle quote collocate in uno Stato membro – Esclusione

      (Direttiva del Consiglio 69/335, artt. 2, 4, 10 e 11)

    3. Libertà di stabilimento – Società – Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Direttiva 85/611 – Normativa nazionale che prevede un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero – Ammissibilità – Presupposto – Insussistenza di discriminazione

      (Artt. 10 CE e 293, secondo trattino, CE; direttiva del Consiglio 85/611, art. 44, § 3)

    4. Trattato CE – Articolo 293, secondo trattino, CE – Effetto diretto – Insussistenza

      (Artt. 10 CE, 49 CE, 56 CE e 293 CE)

    5. Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili

      (Artt. 49 CE e 56 CE)

    6. Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che prevede un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo – Applicazione dell’imposta tanto agli organismi di diritto nazionale quanto a quelli di diritto straniero – Ammissibilità

      (Art. 56 CE)

    7. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Normativa nazionale che prevede un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo – Possibilità di sanzionare gli organismi di diritto straniero inadempienti attraverso un divieto di collocare in futuro quote nello Stato membro interessato – Mancanza di una simile sanzione per gli organismi di diritto nazionale – Inammissibilità

      (Art. 49 CE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 21)

    2.  Gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo e che sottopone a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

      Infatti, una simile imposta annuale non corrisponde ad alcuna delle operazioni soggette ad imposta sui conferimenti in virtù dell’articolo 4 della direttiva 69/335, che sono caratterizzate dal trasferimento di capitali o di beni ad una società di capitali nello Stato membro che riscuote l’imposta, o si risolvono in un effettivo aumento del capitale o del patrimonio sociale, cosa che manifestamente non avviene nell’ipotesi di un’imposta applicata agli importi netti collocati in uno Stato membro. Un’imposta di tal genere non rientra neppure tra quelle vietate dall’articolo 10 della direttiva 69/335, in quanto, da un lato, non coincide con nessuna delle operazioni imponibili elencate dall’articolo 4 di detta direttiva, a cui l’articolo 10, lettere a) e b) della stessa, faceva riferimento e, dall’altro lato, non ha alcun collegamento con l’immatricolazione o qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), della citata direttiva. Parimenti, tale imposta non corrisponde in alcun modo alle operazioni oggetto dell’articolo 11 della medesima direttiva. Di conseguenza, l’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo non rientra nel campo di applicazione della direttiva 69/335. Quest’ultima non osta quindi a che i citati organismi di diritto straniero siano assoggettati ad un’imposta di tal genere.

      (v. punti 25-27, dispositivo 1)

    3.  La direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 10 CE e l’articolo 293, secondo trattino, CE, dev’essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, che assoggetta a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in detto Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio.

      Infatti, si deve osservare che la fiscalità degli o.i.c.v.m. non rientrava tra le materie della direttiva 85/611, la quale non conteneva alcuna disposizione al riguardo. Nondimeno, l’articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva stabiliva che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in uno Stato membro agli o.i.c.v.m. e non ricomprese nel settore disciplinato dalla stessa fossero applicate in modo non discriminatorio.

      (v. punti 32, 34, dispositivo 2)

    4.  L’art. 293 CE non mira a stabilire una norma giuridica direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati membri intavoleranno tra loro per quanto occorra. Anche se l’eliminazione della doppia imposizione all’interno dell’Unione figura quindi tra gli obiettivi del Trattato, dalla lettera del suddetto articolo risulta che questo non può di per sé conferire a singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali. Allo stesso modo, l’articolo 10 CE, che enuncia un obbligo generale degli Stati membri, non può essere interpretato nel senso che farebbe sorgere un obbligo autonomo a carico degli Stati stessi, che va oltre gli obblighi loro eventualmente incombenti ai sensi degli articoli 49 CE, 56 CE e 293 CE.

      (v. punto 38)

    5.  Quando, nell’ambito dell’esame di validità di un provvedimento nazionale con il diritto dell’Unione, tale provvedimento si riferisce contemporaneamente alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, la Corte lo esamina, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, una di esse sia del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata

      (v. punto 39)

    6.  L’articolo 56 CE dev’essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo che assoggetta a tale imposta gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.

      Infatti, le misure vietate dall’articolo 56, paragrafo 1, CE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di tale Stato membro dal farne in altri Stati. Orbene, non è questa l’ipotesi nel caso di un’imposta annuale sugli organismi d’investimento collettivo che si applica indistintamente a ciascuno di essi, di diritto nazionale come di diritto straniero, poiché la sola differenza di situazione oggettiva tra le due categorie di organismi d’investimento collettivo, rispetto al loro assoggettamento a detta imposta, risiede nel fatto che per gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero tale imposta annuale si aggiunge all’imposta a cui possono essere assoggettati nello Stato membro in cui sono stabiliti.

      A tal proposito, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali dei vari Stati membri, purché tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione Inoltre, gli Stati membri non hanno l’obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione.

      (v. punti 44, 46, 47, 49, dispositivo 3)

    7.  L’articolo 49 CE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia un divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli organismi d’investimento collettivo di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un’imposta sugli organismi d’investimento collettivo o di omesso versamento dell’imposta medesima.

      Infatti, poiché il regime sanzionatorio è più severo per gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che per quelli di diritto nazionale che violino gli stessi obblighi di legge, una simile disparità di trattamento, basata sul luogo di stabilimento, è tale da dissuadere gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero dal commercializzare le proprie quote nello Stato membro interessato. Pertanto, costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi. A tale riguardo, l’imposizione di una sanzione agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che si dovessero sottrarre all’obbligo di dichiarazione e pagamento dell’imposta annuale risulterebbe giustificata dalla necessità di garantire la riscossione di tale imposta sugli organismi di investimento collettivo, e necessaria per raggiungere detto obiettivo, il quale può costituire una ragione imperativa d’interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

      Tuttavia, anche se soggetta a controllo giudiziale, una sanzione consistente nel vietare agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero di collocare quote in uno Stato membro in futuro va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, nei limiti in cui il diritto nazionale non limita la durata di un simile divieto e non prevede la possibilità di modularla o di infliggere altre sanzioni meno restrittive, in funzione della gravità dell’infrazione commessa.

      (v. punti 56, 59-62, dispositivo 4)

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