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Document 62015CJ0040

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016.
    Minister Finansów contro Aspiro SA.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione in materia di assicurazioni – Nozioni di operazioni di “assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” – Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore.
    Causa C-40/15.

    Court reports – general

    Causa C‑40/15

    Minister Finansów

    contro

    Aspiro SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny)

    «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) — Esenzione in materia di assicurazioni — Nozioni di operazioni di “assicurazione” e di “prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione” — Servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2016

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione per le operazioni di assicurazione e per le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione – Ambito di applicazione – Servizi di liquidazione di sinistri forniti in nome e per conto di un’impresa di assicurazione – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)]

    L’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che servizi di liquidazione di sinistri, forniti da un terzo in nome e per conto di un’impresa di assicurazione, non rientrano nell’esenzione prevista da tale disposizione.

    A tale riguardo, sebbene l’espressione «operazioni di assicurazione» non comprenda unicamente le operazioni effettuate dagli assicuratori stessi e sia, in linea di principio, sufficientemente ampia per comprendere la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia direttamente assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato, tali operazioni implicano, per loro natura, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato. Orbene, nel caso in cui un prestatore non si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e non sia in alcun modo vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale, benché il servizio di liquidazione di sinistri costituisca una componente essenziale dell’operazione di assicurazione, laddove comprende la determinazione della responsabilità e dell’importo del danno nonché la decisione di versare o di rifiutare un indennizzo all’assicurato, tale servizio, peraltro fornito all’assicuratore, non può configurare un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112.

    Tale constatazione non può essere inficiata dall’argomento secondo il quale occorrerebbe allineare il trattamento delle operazioni di assicurazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a quello applicabile ai servizi finanziari. La Corte ha infatti dichiarato che l’analogia con i servizi finanziari non può essere accolta in materia di operazioni di assicurazione, evidenziando la diversità testuale tra l’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, che riguarda solo le operazioni di assicurazione propriamente dette, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva, che riguarda le operazioni «relative» a determinate operazioni bancarie.

    Per quanto riguarda, poi, la nozione di «prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», il termine «relative» è sufficientemente ampio da ricomprendere diverse prestazioni che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione e, segnatamente, la liquidazione di sinistri, la quale costituisce una delle parti essenziali di tali operazioni. Per quanto riguarda la condizione secondo la quale le prestazioni in questione devono essere «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», la qualifica formale di una società non può essere sufficiente per determinare se la sua attività rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’esenzione. Occorre esaminare il contenuto stesso delle attività di cui trattasi. Ai fini di tale esame sono richieste due condizioni. In primo luogo, il prestatore dev’essere in rapporto con l’assicuratore e con l’assicurato. Tale rapporto può essere unicamente indiretto, se il prestatore è un subappaltatore del mediatore o dell’intermediario. In secondo luogo, la sua attività deve ricomprendere aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore. Orbene, l’attività consistente nella liquidazione dei sinistri in nome e per conto di un assicuratore non è in alcun modo connessa al fatto di ricercare potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore in vista della conclusione di contratti di assicurazione. Ne deriva che una siffatta attività non rientra tra le prestazioni «effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, ma si deve ritenere configuri un frazionamento delle attività esercitate dalle imprese di assicurazione.

    (v. punti 23‑25, 27, 29, 33‑37, 40‑42, 45 e dispositivo)

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