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Document 62015CJ0028

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2016.
Koninklijke KPN NV e a. contro Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Rinvio pregiudiziale – Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articoli 4 e 19 – Autorità nazionale di regolamentazione – Misure di armonizzazione – Raccomandazione 2009/396/CE – Portata giuridica – Direttiva 2002/19/CE – Articoli 8 e 13 – Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato – Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione – Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi – Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili – Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione.
Causa C-28/15.

Court reports – general

Causa C‑28/15

Koninklijke KPN NV e altri

contro

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Rinvio pregiudiziale — Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/21/CE — Articoli 4 e 19 — Autorità nazionale di regolamentazione — Misure di armonizzazione — Raccomandazione 2009/396/CE — Portata giuridica — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 8 e 13 — Operatore designato quale detentore di un significativo potere di mercato — Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione — Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi — Tariffe di terminazione su reti fisse e mobili — Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 settembre 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttive 2002/19 e 2002/21 – Controllo da parte del giudice nazionale di una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione che impone obblighi tariffari sul mercato di terminazione di chiamate discostandosi dalla raccomandazione della Commissione – Insussistenza del potere di discostarsi da tale raccomandazione – Limiti – Motivi collegati alle caratteristiche peculiari del mercato

    (Art. 288 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8 e 13, e 2002/21, art. 4, § 1; raccomandazione della Commissione 2009/396)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Contesto normativo – Direttive 2002/19 e 2002/21 – Controllo da parte del giudice nazionale di una decisione di un’autorità nazionale di regolamentazione che impone obblighi tariffari sul mercato di terminazione di chiamate – Valutazione della proporzionalità – Ammissibilità – Obbligo di dimostrare l’effettivo conseguimento degli obiettivi enunciati nelle succitate direttive – Insussistenza

    (Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19, artt. 8, § 4, e 13, e 2002/21, artt. 6, 7 e 8; raccomandazione della Commissione 2009/396)

  1.  L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396 della Commissione, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’Unione europea, in cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) è auspicato come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratteristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono.

    Dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro risulta infatti che il diritto di ricorso garantito da tale disposizione deve fondarsi su un efficace meccanismo di ricorso, che consenta che il merito della controversia sia tenuto in debita considerazione. Inoltre, tale disposizione precisa che l’organismo competente a conoscere di un simile ricorso, che può essere un tribunale, deve essere in possesso di competenze adeguate per l’esercizio efficace delle sue funzioni. Pertanto, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’ANR in applicazione degli articoli 8 e 13 della direttiva accesso, un giudice nazionale può discostarsi dalla raccomandazione 2009/396, ciò nondimeno, anche se le raccomandazioni non sono destinate a produrre effetti vincolanti, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme dell’Unione aventi natura vincolante.

    (v. punti 39, 40‑43, dispositivo 1)

  2.  Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la proporzionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato.

    Deriva, infatti, dagli articoli 8, paragrafo 4, e 13 della direttiva accesso e dall’articolo 8 della direttiva quadro che, quando un’ARN adotta una decisione che impone tali obblighi tariffari agli operatori, deve assicurarsi che gli stessi rispondano al complesso degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro e all’articolo 13 della direttiva accesso, ossia, da un lato, che siano basati sulla natura del problema constatato, proporzionati e giustificati in relazione agli obbiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro, e che possano essere imposti solo dopo la consultazione prevista agli articoli 6 e 7 di quest’ultima direttiva e, dall’altro, che servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Analogamente, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di una decisione, un giudice nazionale deve verificare che l’ANR rispetti tutti i presupposti derivanti dagli obiettivi enunciati dagli articoli 8 della direttiva quadro e 13 della direttiva accesso. Al riguardo, il fatto che un obbligo tariffario sia fondato sulla raccomandazione 2009/396 non priva il giudice nazionale della sua competenza a controllare la proporzionalità di tali obblighi rispetto agli obiettivi enunciati ai due articoli summenzionati.

    Per contro, un giudice nazionale non può, nell’ambito del sindacato giurisdizionale di una decisione dell’ARN, richiedere a detta autorità di dimostrare che l’obbligo tariffario realizza effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva quadro. Imporre un siffatto onere probatorio a un’ANR significherebbe infatti trascurare la circostanza che l’adozione di obblighi regolamentari si basa su un’analisi prospettica dell’evoluzione del mercato, che ha come riferimento, al fine di rimediare ai problemi di concorrenza constatati, il comportamento e/o i costi di un operatore efficiente. Orbene, una prova del genere, relativa a misure rivolte al futuro è impossibile o eccessivamente difficile da fornire.

    (v. punti 48‑51, 55, 58‑61, dispositivo 2)

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