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Document 62015CJ0027

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016.
Pippo Pizzo contro CRGT Srl.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d’appalto – Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari – Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto – Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione.
Causa C-27/15.

Court reports – general

Causa C‑27/15

Pippo Pizzo

contro

CRGT srl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Partecipazione a una gara d’appalto — Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari — Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto — Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Criteri di selezione qualitativa – Capacità economica, finanziaria, tecnica e/o professionale – Normativa nazionale che autorizza un operatore economico a far valere le capacità di diverse imprese – Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 47, § 2, e 48, § 3)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Applicazione nel tempo

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, artt. 63, §§ 1, comma 3, e 2, e 90)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Principio di parità di trattamento tra gli offerenti – Obbligo di trasparenza – Esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto di un operatore economico che non ha rispettato un obbligo non espressamente previsto nei documenti di gara o nella legge nazionale – Impossibilità di rettificare tale omissione – Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 27 e allegato VII A)

  1.  Gli articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte, compreso l’utilizzo delle loro dichiarazioni bancarie.

    A tal riguardo, la direttiva 2004/18 consente il cumulo delle capacità di più operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all’esecuzione dell’appalto. Se, da un lato, non si può escludere l’esistenza di lavori che presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si ottiene associando capacità inferiori di più operatori, dall’altro, l’amministrazione aggiudicatrice potrebbe legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in questione sia raggiunto da un operatore economico unico o facendo riferimento ad un numero limitato di operatori economici, laddove siffatta esigenza sia connessa e proporzionata all’oggetto dell’appalto di cui trattasi. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se il bando di gara e il capitolato d’oneri dell’appalto di cui trattasi abbiano espressamente previsto che, alla luce del carattere particolare delle prestazioni oggetto di tale appalto, debba essere raggiunto un livello minimo di capacità da parte di un unico operatore economico.

    (v. punti 26, 28‑30, 34, dispositivo1)

  2.  In applicazione dell’articolo 90 della direttiva 2014/24, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18, gli Stati membri devono conformarsi a quest’ultima entro il 18 aprile 2016. A tal proposito, sebbene gli Stati membri debbano astenersi dall’adottare, in pendenza del termine di trasposizione di una direttiva, disposizioni che possano gravemente compromettere la realizzazione del risultato prescritto da quest’ultima, essi non possono, tuttavia, imporre a un offerente, prima della scadenza del suddetto termine, vincoli che non derivano dal diritto dell’Unione.

    (v. punti 31, 32)

  3.  Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.

    Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 2 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, spetta all’amministrazione aggiudicatrice osservare rigorosamente i criteri da essa stessa stabiliti. Tale considerazione vale a maggior ragione allorché si tratta di un’esclusione dalla procedura di aggiudicazione, atteso che l’articolo 27 di tale direttiva non può essere interpretato nel senso che consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare a tale obbligo.

    Dall’altro, una condizione, derivante dall’interpretazione del diritto nazionale e dalla prassi di un’autorità, che subordini il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione sarebbe particolarmente sfavorevole per gli offerenti stabiliti in altri Stati membri, il cui grado di conoscenza del diritto nazionale e della sua interpretazione nonché della prassi delle autorità nazionali non può essere comparabile a quello degli offerenti nazionali.

    (v. punti 39, 42, 44, 46, 47, 51, dispositivo 2)

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