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Document 62015CJ0002

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016.
    DHL Express (Austria) GmbH contro Post-Control-Kommission e Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Servizi postali nell’Unione europea – Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Portata.
    Causa C-2/15.

    Court reports – general

    Causa C‑2/15

    DHL Express (Austria) GmbH

    contro

    Post-Control-Kommission
    e
    Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 97/67/CE – Articolo 9 – Servizi postali nell’Unione europea – Obbligo di contribuire ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione del settore postale – Portata»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 novembre 2016

    1. Diritto dell’Unione europea–Interpretazione–Metodi–Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

    2. Libera prestazione dei servizi–Servizi postali–Direttiva 97/67–Condizioni che disciplinano la fornitura dei servizi postali e l’accesso alla rete–Rilascio di autorizzazioni per garantire il rispetto dei requisiti essenziali–Possibilità di subordinare il rilascio all’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’autorità nazionale di regolamentazione–Normativa nazionale che impone a tutti i fornitori del settore postale l’obbligo di contribuire a detti costi–Ammissibilità

      (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, art. 9, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 19)

    2.  L’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione competente per tale settore.

      Infatti, dall’analisi dell’impianto sistematico dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/67 emerge che, a seconda dell’obbligo di cui trattasi, gli obblighi previsti da tale disposizione possono essere imposti vuoi ai soli fornitori di servizio universale o di un servizio come tale considerato, vuoi a tutti i fornitori di servizi postali.

      Da un lato, l’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, di tale direttiva prevede espressamente che gli obblighi e i requisiti di cui a detto articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere imposti unicamente ai fornitori del servizio universale designati ai sensi dell’articolo 4 della stessa direttiva.

      Inoltre l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare il rilascio di autorizzazioni all’obbligo di contribuire al fondo di compensazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva. Vero è che, redatta in tal modo, tale disposizione non si riferisce espressamente ai fornitori del servizio universale. Tuttavia, emerge dall’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, che la facoltà per gli Stati membri di istituire tale fondo è legata alla facoltà di cui essi dispongono di introdurre un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale qualora essi rappresentino un onere eccessivo per i fornitori. Soprattutto, emerge chiaramente dal considerando 27 della direttiva 2008/6, relativo all’obbligo dei fornitori di servizi postali di contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui è previsto un fondo di compensazione, che, al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire a tale fondo, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale.

      Dall’altro lato, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare la concessione di autorizzazioni al rispetto di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi in questione. Dai lavori preparatori della direttiva 2008/6 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso eliminare non solo gli ultimi ostacoli alla completa apertura del mercato per taluni fornitori di servizio universale, ma altresì tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali. In assenza di indicazione contraria e alla luce della natura dell’obbligo di cui trattasi, risulta pertanto che tutti i fornitori di servizi postali possono essere assoggettati all’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, della direttiva 97/67.

      Parimenti, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino della direttiva 97/67 consente agli Stati membri di subordinare il rilascio di autorizzazioni al rispetto delle condizioni di lavoro previste dal diritto nazionale. Orbene, un’interpretazione restrittiva di tale disposizione – nel senso che essa riguardi solo i fornitori di servizio universale – non può essere accolta poiché l’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva subordina il rilascio di autorizzazioni generali, che riguardano i servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, al rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 2, punto 19, di detta direttiva, che comprendono il rispetto delle condizioni di lavoro previste dal diritto nazionale.

      Per quanto riguarda l’obbligo specifico di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione competente per il settore postale, di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67, le attività spettanti alle autorità nazionali di regolamentazione riguardano il settore postale nel suo complesso e non solo le forniture di servizi che rientrano nel servizio universale.

      Infatti, l’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale. Il paragrafo 2 di tale articolo dispone, certo, che le suddette autorità hanno il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti da tale direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale, tuttavia tale disposizione prevede anche che le medesime autorità possono essere incaricate di garantire il rispetto delle norme di concorrenza per tutto il settore postale.

      Pertanto, posto che il ruolo e i compiti devoluti alle autorità nazionali di regolamentazione sono stati pensati dal legislatore dell’Unione come diretti ad avvantaggiare tutti gli operatori del settore postale, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, della direttiva 97/67 deve essere interpretato nel senso che tutti i fornitori di servizi postali possono, come contropartita, essere assoggettati all’obbligo di contribuire al finanziamento delle attività delle suddette autorità.

      (v. punti 23, 24‑27, 29‑32 e dispositivo)

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