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Document 62014TO0040

Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014 – Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione

(causa T‑40/14)

«Ricorso per risarcimento danni — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di determinati produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Termine di prescrizione — Inapplicabilità dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Nozione di danno continuativo — Irricevibilità»

1. 

Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione — Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico — Termine per sua natura diverso da un termine processuale — Mancata applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 33, 34)

2. 

Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per atto normativo — Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 40, 41, 47)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni, fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito a causa della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di [S]tato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Electrabel SA e la Dunamenti Erőmű Zrt sono condannate alle spese.

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Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014 – Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione

(causa T‑40/14)

«Ricorso per risarcimento danni — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di determinati produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Termine di prescrizione — Inapplicabilità dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Nozione di danno continuativo — Irricevibilità»

1. 

Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione — Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico — Termine per sua natura diverso da un termine processuale — Mancata applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 33, 34)

2. 

Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per atto normativo — Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 40, 41, 47)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni, fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito a causa della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di [S]tato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Electrabel SA e la Dunamenti Erőmű Zrt sono condannate alle spese.

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