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Document 62014TO0040
Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione
Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014 – Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione
(causa T‑40/14)
«Ricorso per risarcimento danni — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di determinati produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Termine di prescrizione — Inapplicabilità dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Nozione di danno continuativo — Irricevibilità»
1. |
Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione — Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico — Termine per sua natura diverso da un termine processuale — Mancata applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 33, 34) |
2. |
Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per atto normativo — Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 40, 41, 47) |
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni, fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito a causa della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di [S]tato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Electrabel SA e la Dunamenti Erőmű Zrt sono condannate alle spese. |
Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 13 novembre 2014 – Electrabel e Dunamenti Erőmű / Commissione
(causa T‑40/14)
«Ricorso per risarcimento danni — Aiuti concessi dalle autorità ungheresi a favore di determinati produttori di energia elettrica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno e ne ordina il recupero — Termine di prescrizione — Inapplicabilità dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Nozione di danno continuativo — Irricevibilità»
1. |
Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Termine di prescrizione — Prescrizione che non costituisce un’eccezione di irricevibilità di ordine pubblico — Termine per sua natura diverso da un termine processuale — Mancata applicazione del termine in ragione della distanza a tale termine di prescrizione (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46, § 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 33, 34) |
2. |
Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Responsabilità per atto normativo — Data in cui si sono manifestati gli effetti lesivi dell’atto (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46) (v. punti 40, 41, 47) |
Oggetto
Ricorso per risarcimento danni, fondato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere la riparazione del danno asseritamente subito a causa della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di [S]tato C 41/05 concessi dall’Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l’acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Electrabel SA e la Dunamenti Erőmű Zrt sono condannate alle spese. |