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Document 62014TJ0828

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2017.
Antrax It Srl contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori – Disegni o modelli anteriori – Eccezione di illegittimità – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Principio di imparzialità – Composizione della commissione di ricorso – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso – Affollamento dello stato dell’arte – Data della valutazione.
Cause riunite T-828/14 e T-829/14.

Court reports – general

Cause riunite T‑828/14 e T‑829/14

Antrax It Srl

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori – Disegni o modelli anteriori – Eccezione di illegittimità – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Principio di imparzialità – Composizione della commissione di ricorso – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Esecuzione da parte dell’EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso – Affollamento dello stato dell’arte – Data della valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 febbraio 2017

  1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente e ad esso strettamente connesso

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

  2. Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ricorso di annullamento – Eccezione di illegittimità – Carattere incidentale – Ammissibilità

    (Artt. 263 TFUE e 277 TFUE; regolamento n. 6/2002, art. 61, § 2)

  3. Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Commissioni di ricorso – Qualificazione dell’Ufficio come amministrazione – Diritto delle parti ad un «processo» equo – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, § 1; regolamento n. 216/96, art. 1 quinquies)

  4. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, §§ 1 e 2)

  5. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Affollamento dello stato dell’arte – Pertinenza

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, §§ 1 e 2)

  6. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

    [Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

  7. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Affollamento dello stato dell’arte – Data della valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, § 1)

  8. Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 62, 1a frase)

  9. Disegni e modelli comunitari – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Dovere di diligenza – Azione di nullità – Esame limitato ai motivi dedotti – Considerazione dei fatti notori

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 63, § 1)

  10. Disegni e modelli comunitari – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità – Necessità di un esame rigoroso e completo in ciascun caso concreto

    (Regolamento del Consiglio n. 6/2002)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 24)

  2.  Il fatto che il regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari non menzioni espressamente l’eccezione di illegittimità quale via legale incidentale di cui i soggetti dell’ordinamento possano valersi dinanzi al Tribunale allorché chiedono l’annullamento o la riforma di una decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale non impedisce ai soggetti dell’ordinamento di sollevare tale eccezione nell’ambito di siffatto ricorso. Tale diritto risulta dal principio generale secondo il quale l’articolo 277 TFUE garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni, che costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata, qualora tale parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento.

    (v. punto 31)

  3.  Il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale non ha natura giurisdizionale, bensì amministrativa. Ebbene, è già stato dichiarato che nessuna norma di diritto né alcun principio si opponeva al fatto che un’amministrazione affidi agli stessi agenti il riesame di un procedimento avviato in esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione e che non si può enunciare come principio generale derivante dal dovere di imparzialità che un organo amministrativo o giudiziario abbia l’obbligo di rinviare il procedimento ad un’altra autorità o ad un organo di tale autorità diversamente costituito. Pertanto, il deferimento da parte del Presidium, conformemente all’articolo 1 quinquies del regolamento n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), di un ricorso, in seguito ad un annullamento, alla stessa commissione di ricorso che si è in precedenza pronunciata, senza l’obbligo di prevedere una diversa composizione di tale commissione di ricorso, non viola l’obbligo di imparzialità dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (v. punti 38‑40)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53, 54)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 55)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  7.  È alla data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato che occorre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, esaminare il carattere individuale del disegno o modello contestato e stabilire l’eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell’arte.

    (v. punto 63)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 74, 82)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 90, 91)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 93)

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