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Document 62014TJ0762

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016.
Koninklijke Philips NV e Philips France contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Chip per carte – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione per oggetto – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Prova – Comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Comunicazione sulla transazione – Prescrizione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Valore delle vendite.
Causa T-762/14.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016 –
Philips e Philips France/Commissione

(causa T‑762/14)

«Concorrenza – Intese – Chip per carte – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Scambi di informazioni commerciali sensibili – Infrazione per oggetto – Infrazione unica e continuata – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Prova – Comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Comunicazione sulla transazione – Prescrizione – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Valore delle vendite»

1. 

Intese–Lesione della concorrenza–Criteri di valutazione–Tenore ed obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico di sviluppo della medesima–Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto–Intento delle parti di un accordo di restringere la concorrenza–Criterio non necessario–Infrazione per oggetto–Grado sufficiente di lesività–Criteri di valutazione

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 54‑59)

2. 

Intese–Pratica concordata–Nozione–Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato–Scambio di informazioni tra concorrenti–Oggetto o effetto anticoncorrenziale–Presunzione–Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 60‑63)

3. 

Intese–Pratica concordata–Nozione–Necessità di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento delle imprese sul mercato–Presunzione dell’esistenza di tale nesso causale–Onere di rovesciare tale presunzione gravante sull’impresa interessata–Prove

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 64, 65)

4. 

Intese–Accordi fra imprese–Prova dell’infrazione–Elemento di prova unico–Ammissibilità–Presupposti

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punto 108)

5. 

Intese–Accordi fra imprese–Prova dell’infrazione–Procedimento dinanzi al Tribunale–Possibilità per la Commissione di far valere l’illiceità di contatti che non sono stati sanzionati nella decisione–Inammissibilità

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punto 138)

6. 

Intese–Divieto–Infrazioni–Accordi e pratiche concordate idonei ad essere considerati costitutivi di un’infrazione unica–Esistenza di un piano complessivo–Criteri

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 168, 169)

7. 

Intese–Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione–Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale–Criteri–Onere della prova

(Art. 101, § 1, TFUE)

(v. punti 170‑175)

8. 

Concorrenza–Procedimento amministrativo–Principio di buona amministrazione–Obbligo di diligenza e di imparzialità

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 210, 211)

9. 

Concorrenza–Procedimento amministrativo–Decisione della Commissione che constata un’infrazione–Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione–Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese a carico di un’impresa dai principali partecipanti a un’intesa allo scopo di beneficiare dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Comunicazione della Commissione 2006/C 298/11)

(v. punto 215)

10. 

Concorrenza–Procedimento amministrativo–Procedimento di transazione–Fallimento di un procedimento di transazione–Diritto di riassumere il procedimento amministrativo ordinario

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003; regolamento della Commissione n. 773/2004; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01)

(v. punto 256)

11. 

Concorrenza–Procedimento amministrativo–Rispetto dei diritti della difesa–Accesso al fascicolo–Portata–Diniego di comunicazione di un documento–Conseguenze–Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore

(v. punti 271‑273)

12. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Criteri–Fatturato complessivo dell’impresa interessata–Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione–Rispettiva presa in considerazione–Limiti

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

(v. punti 293‑295)

13. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Criteri–Gravità dell’infrazione–Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione–Valutazione alla luce della natura dell’infrazione

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑23)

(v. punti 311, 312)

14. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Potere discrezionale della Commissione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata

(Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

(v. punti 319, 320)

15. 

Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore–Insussistenza

(Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

(v. punto 326)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 – Chip per carte) e, in subordine, alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La Koninklijke Philips NV e la Philips France sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

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