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Document 62014TJ0752

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017.
Combaro SA contro Commissione europea.
Unione doganale – Accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Rimborso e sgravio di dazi all’importazione – Importazione di tessuto in lino dalla Lettonia – Clausola d’equità – Situazione particolare – Frode o manifesta negligenza – Decisione della Commissione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione.
Causa T-752/14.

Court reports – general

Causa T‑752/14

Combaro SA

contro

Commissione europea

«Unione doganale – Accordo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Lettonia – Articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Rimborso e sgravio di dazi all’importazione – Importazione di tessuto in lino dalla Lettonia – Clausola d’equità – Situazione particolare – Frode o manifesta negligenza – Decisione della Commissione che dichiara non giustificato lo sgravio dei dazi all’importazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 luglio 2017

  1. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Assenza di circostanze che implicano una frode o una manifesta negligenza dell’interessato – Carattere cumulativo

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)

  2. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Nozione – Controllo insufficiente da parte della Commissione della corretta applicazione dell’accordo di associazione CEE-Lettonia – Inclusione

    (Art. 17, § 1, TUE; protocollo n. 3 all’accordo di associazione CEE-Lettonia, art. 32, § 3; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

  3. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

  4. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Assenza di circostanze che implicano una frode o una manifesta negligenza dell’interessato – Onere della prova

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

  5. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Assenza di circostanze che implicano una frode o una manifesta negligenza dell’interessato – Nozione di negligenza manifesta – Interpretazione restrittiva – Criteri

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239)

  6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

    (Art. 296 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 39‑41)

  2.  Il controllo insufficiente da parte della Commissione della corretta applicazione di un accordo di associazione può costituire una situazione particolare che non implica né frode né manifesta negligenza da parte dell’interessato a norma dell’articolo 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario. Orbene, se è vero che la Commissione dispone di un margine discrezionale nell’applicazione di tale disposizione, essa non può però prescindere dal suo dovere di contemperare realmente, da un lato, l’interesse dell’Unione alla piena osservanza delle disposizioni doganali, che siano di diritto dell’Unione o che impegnino quest’ultima, e, dall’altro, l’interesse dell’importatore in buona fede a non subire i danni che vadano oltre l’ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, in sede di esame di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi all’importazione, la Commissione non può validamente limitarsi a tener conto della condotta e dell’agire dell’importatore e dell’esportatore. Essa deve del pari tenere conto, segnatamente, dell’incidenza del proprio comportamento sulla situazione concreta della fattispecie, nell’ambito del suo dovere di vigilanza e di controllo.

    Inoltre, la Commissione, in quanto guardiana del Trattato e degli accordi stipulati in forza di quest’ultimo, è tenuta ad assicurarsi della corretta applicazione, da parte di un paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in forza di un accordo concluso con l’Unione, utilizzando i mezzi previsti dall’accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest’ultimo. Tale obbligo risulta anche dall’accordo di associazione stipulato tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia e dai protocolli ivi collegati. Al riguardo, incombe alla Commissione l’onere di utilizzare appieno le prerogative di cui gode in base alle disposizioni dell’accordo di associazione e delle decisioni e dei protocolli adottati per la sua applicazione al fine di non disattendere i suoi obblighi di vigilanza e di controllo in merito alla corretta applicazione dell’accordo in parola. Tale uso delle proprie prerogative appare a maggior ragione importante nel caso in cui si sia in presenza di indizi di un possibile coinvolgimento delle autorità doganali nazionali nel rilascio dei certificati di circolazione delle merci che attestano la provenienza di queste ultime. In siffatte circostanze, la Commissione è tenuta a chiedere precisazioni in merito alle indagini che erano state svolte dalle autorità nazionali interessate per chiarire i fatti di causa.

    Inoltre, l’obbligo che incombe alla Commissione di vigilare affinché tale accordo di associazione sia applicato correttamente richiede che quest’ultima e, per il suo tramite, le autorità doganali degli Stati membri, dispongano in ogni momento di tutti gli elementi tali da consentirle di procedere ad un controllo efficace, e i facsimile delle impronte dei timbri e delle firme utilizzati negli uffici doganali interessati fanno incontestabilmente parte di tali elementi. Al riguardo, dall’articolo 32, paragrafo 3, del protocollo n. 3 dell’accordo di associazione, come modificato dalla decisione n. 4/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Lettonia, risulta che le autorità doganali del paese di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Di conseguenza, in mancanza d’informazioni a tal riguardo da parte delle autorità doganali interessate, la Commissione deve, soprattutto se un esame delle impronte dei timbri e delle firme non è possibile, richiedere a dette autorità se siffatti controlli siano stati effettuati e, qualora non lo fossero stati, per quale motivo.

    Ne risulta che la Commissione viene meno agli obblighi di vigilanza e di controllo sulla corretta applicazione dell’accordo di associazione, nei casi in cui, se si fosse pienamente avvalsa delle prerogative di cui dispone nell’ambito di tale accordo ai fini della corretta applicazione di quest’ultimo, l’autenticità o la falsità dei certificati di circolazione delle merci avrebbe potuto essere dimostrata con maggiore certezza.

    (v. punti 43‑45, 67, 68, 74, 75, 77, 80, 81, 83, 85)

  3.  Al fine di valutare l’esistenza di inadempimenti da parte delle autorità di paesi terzi e della Commissione, idonei ad integrare situazioni particolari ai sensi dell’articolo 239 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, occorre esaminare, caso per caso, la natura effettiva degli obblighi incombenti, rispettivamente, sulle autorità medesime e sulla Commissione in base alla normativa pertinente.

    (v. punto 48)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 100)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 102)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 110)

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