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Document 62014TJ0457
Rouffaud / SEAE
Rouffaud / SEAE
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
15 luglio 2015
Thierry Rouffaud
contro
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
«Impugnazione — Funzione pubblica — Agente contrattuale ausiliario — Riqualificazione del contratto — Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo — Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 9 aprile 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, Racc. FP, EU:F:2014:49).
Decisione:
La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 9 aprile 2014, Rouffaud/SEAE (F‑59/13, Racc. FP, EU:F:2014:49), è annullata. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.
Massime
Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
La regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso impone, pena l’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito della fase precontenziosa affinché l’autorità abilitata a concludere i contratti sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione impugnata. Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, che ha lo scopo di permettere una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e gli agenti di cui trattasi, da un lato, e l’amministrazione, dall’altro. Ne consegue che la domanda formulata dinanzi al giudice dell’Unione può contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa identica a quella si cui si basano i capi di impugnazione fatti valere nel reclamo, fermo restando che i detti capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi.
Pertanto, i reclami non devono essere interpretati in maniera restrittiva, ma debbono invece essere esaminati in uno spirito di apertura. A questo proposito, il contenuto dell’atto prevale sulla forma. Di conseguenza, nell’ambito dell’esame della portata dei capi di impugnazione contenuti nel reclamo, non basta attenersi esclusivamente alla domanda formale presentata nel reclamo dall’autore di quest’ultimo.
Inoltre, affinché il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto possa raggiungere il suo obiettivo, l’amministrazione deve essere in grado di conoscere, in modo sufficientemente preciso, le critiche che gli interessati formulano avverso la decisione contestata. L’amministrazione deve dunque essere in grado di conoscere con sufficiente precisione le censure o le pretese dell’interessato, al fine di poter tentare una composizione amichevole della controversia.
(v. punti 24, 28 e 32)
Riferimento:
Corte: sentenza 29 giugno 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, Racc., EU:C:2000:354 punto 17
Tribunale: sentenze 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:557, punti 71‑73 e 76‑78 e giurisprudenza citata, e 14 luglio 1998, Brems/Consiglio, T‑219/97, Racc. FP, EU:T:1998:165, punto 45 e giurisprudenza citata.