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Document 62014TJ0419

    Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018.
    The Goldman Sachs Group, Inc. contro Commissione europea.
    Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione – Errore di valutazione – Presunzione d’innocenza – Certezza del diritto – Principio della responsabilità personale – Competenza estesa al merito.
    Causa T-419/14.

    Causa T‑419/14

    The Goldman Sachs Group, Inc

    contro

    Commissione europea

    «Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Infrazione unica e continuata – Imputabilità dell’infrazione – Presunzione – Errore di valutazione – Presunzione d’innocenza – Certezza del diritto – Principio della responsabilità personale – Competenza estesa al merito»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018

    1. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Società controllante che si trova in una situazione analoga – Società controllante che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata

      (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    2. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Oneri probatori della società che intende superare tale presunzione – Elementi insufficienti a superare la presunzione

      (Art. 101 TFUE)

    3. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio generale agli elementi esposti nell’ambito di un primo motivo a sostegno di un secondo – Irricevibilità

      [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

    4. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua controllante – Sindacato giurisdizionale – Portata

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    5. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della controllata che può dedursi da un insieme di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici con la sua controllante – Circostanze che consentono di dimostrare l’esistenza di un’influenza determinante – Controllo effettivo del consiglio di amministrazione della controllata – Ricezione periodica di informazioni sulla strategia commerciale della controllata – Comportamento di un proprietario industriale

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    6. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Natura relativa – Società controllante che si comporta come un mero investitore finanziario.

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    7. Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione dei motivi che hanno indotto la Commissione a considerare una società controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alle sue controllate

      (Art. 296 TFUE)

    8. Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute totalmente o quasi totalmente – Violazione del principio della responsabilità personale – Insussistenza – Violazione della presunzione d’innocenza – Insussistenza

      (Art. 101 TFUE)

    9. Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Obbligo della Commissione di stabilire le quote dei debitori in solido – Insussistenza

      (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2)

    10. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata

      (Art. 101 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 2; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1)

    11. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Annullamento della decisione che constata un’infrazione a causa di un’eccessiva durata del procedimento – Presupposto – Lesione dei diritti della difesa delle imprese interessate – Valutazione alla luce dell’intero procedimento – Insussistenza

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio § 1/2003)

    12. Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Conseguenze a carico della società controllante in caso di annullamento o riforma della decisione della Commissione

      (Art. 101, § 1, TFUE)

    1.  Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della propria partecipata, la quale abbia violato le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della partecipata e, dall’altro lato, esiste una presunzione relativa secondo cui la società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria partecipata. Pertanto, la società madre potrà essere considerata responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria partecipata, a meno che detta società madre, sulla quale incombe l’onere di superare tale presunzione, fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la propria partecipata tiene un comportamento autonomo sul mercato.

      La Commissione ha il diritto di ricorrere alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante quando la società madre si trova in una situazione analoga a quella di un proprietario esclusivo, per quanto concerne il suo potere di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della propria partecipata. Ciò si verifica quando una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria partecipata, in particolare in combinazione con una partecipazione largamente maggioritaria al capitale di detta partecipata, di modo che essa è in grado di determinare la strategia economica e commerciale della partecipata, pur non detenendo la totalità o la quasi totalità del capitale sociale di quest’ultima.

      È pur vero che non si può escludere che, in alcuni casi, gli azionisti di minoranza che non dispongono di diritti di voto associati alle azioni di una siffatta partecipata possano esercitare, nei confronti della stessa, taluni diritti che consentono loro, se del caso, di influire sul comportamento della stessa partecipata. Tuttavia, in tali circostanze, la società madre può vincere la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante fornendo elementi di prova idonei a dimostrare che essa non determina la politica commerciale della partecipata in questione sul mercato.

      (v. punti 44, 45, 49, 50, 52)

    2.  V. il testo della decisione.

      v. punti 69-75, 77

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 76)

    4.  Il comportamento illecito di una società partecipata può essere ascritto alla società madre in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, detta partecipata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche. Al fine di stabilire se una partecipata determini in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato, dev’essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai suddetti vincoli, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo esaustivo. A tal riguardo, la Commissione non può accontentarsi di constatare che la società madre è capace di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della partecipata, ma deve altresì verificare se quest’influenza sia stata effettivamente esercitata.

      Riguardo al sindacato giurisdizionale su una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito di una società partecipata alla società madre, il Tribunale deve limitarsi, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti. L’esercizio effettivo di un potere di direzione della società madre sulla propria partecipata deve conseguentemente essere valutato dal Tribunale in funzione degli elementi di prova raccolti dalla Commissione nella decisione che imputa la responsabilità dell’infrazione alla società madre.

      (v. punti 81, 82, 84, 85)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 89-119, 125-142)

    6.  L’imputazione alla società madre della responsabilità per l’infrazione commessa dalla sua partecipata non è possibile nel caso di meri investitori finanziari, vale a dire nel caso di un investitore che detiene partecipazioni in una società ai fini della realizzazione di un profitto finanziario, ma si astiene da qualsiasi intervento nella gestione e nel controllo di detta società. Tuttavia, il fatto di essere «mero investitore finanziario» non costituisce un criterio giuridico ma, al contrario, un esempio di una situazione in cui una società madre può confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

      (v. punto 151)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 175-182)

    8.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 187-191)

    9.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 199-206)

    10.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 212-215, 228-234)

    11.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 238-253)

    12.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 263-271)

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