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Document 62014TJ0316(01)

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022.
Kurdistan Workers' Party (PKK) contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un’autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Adattamento del ricorso.
Cause riunite T-316/14 RENV e T-148/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:727

Cause riunite T316/14 RENV e T148/19

Kurdistan Workers’ Party (PKK)

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 novembre 2022

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti del PKK nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Applicabilità alle situazioni di conflitto armato – Gruppo terroristico – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Decisione adottata da un’autorità competente – Autorità di uno Stato terzo – Riesame – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Adattamento del ricorso»

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Presupposto – Atto oggetto della domanda iniziale di annullamento – Nozione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86, § 1; decisioni del Consiglio (PESC) 2015/521, (PESC) 2015/1334, (PESC) 2017/1426 e (PESC) 2020/1132; regolamenti del Consiglio 2019/1337, 2020/19 e 2020/1128]

(v. punti 21, 22, 24, 25)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità amministrativa – Inclusione – Presupposti

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)

(v. punti 32, 33, 50-55, 58, 63)

3.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Riesame al fine di giustificare il mantenimento nell’elenco di congelamento dei capitali – Cooperazione tra il Consiglio e le autorità competenti – Portata – Distinzione tra adozione iniziale e riesame degli atti

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6)

(v. punti 35, 40)

4.      Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione – Decisione iniziale di congelamento dei capitali – Giustificazione – Onere della prova a carico del Consiglio – Portata

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)

(v. punti 36, 37, 137)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Nuovi elementi a giustificazione del mantenimento che devono costituire oggetto di una decisione nazionale adottata successivamente a quella posta a fondamento dell’iscrizione iniziale – Assenza

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4 e § 6)

(v. punti 38, 43, 151, 152, 192)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Obbligo di motivazione a carico del Consiglio – Portata

[Artt. 296 e 263, comma 4, TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; decisioni del Consiglio (PESC) 2019/25 e (PESC) 2019/1341; regolamenti del Consiglio n. 125/2014, n. 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 39, 138, 153, 216-219, 222-224, 227-231, 238)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Insussistenza di un obbligo di una decisione nazionale che si s’inserisca nell’ambito di un procedimento penale stricto sensu – Presupposti

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4)

(v. punti 56, 57)

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Decisione nazionale di condanna – Insussistenza di un obbligo di indicare le prove e gli indizi seri e credibili alla base della decisione nazionale

[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; regolamenti del Consiglio n. 125/2014, n. 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 73-76, 80)

9.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità di uno Stato terzo – Inclusione

[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; regolamenti del Consiglio n. 125/2014, n. 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 85, 86)

10.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali adottata da un’autorità di uno Stato terzo – Ammissibilità – Presupposto – Decisione nazionale adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di verifica incombente al Consiglio – Obbligo di motivazione – Portata

[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio (PESC) 2019/25 e (PESC) 2019/134; regolamenti del Consiglio n. 125/2014, n. 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 87, 88, 91, 93-98)

11.    Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisito relativo agli elementi di prova a sostegno del motivo dedotto – Assenza – Ricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1, e art. 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 104-106)

12.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ambito di applicazione – Persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici – Iscrizione iniziale – Atti terroristici – Nozione – Qualificazione operata dalle autorità nazionali – Obbligo di verifica da parte del Consiglio

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 3, 4 e 6)

(v. punti 109-118, 139-146)

13.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931 – Ambito di applicazione – Conflitto armato ai sensi del diritto internazionale umanitario – Inclusione

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 3, comma 1; decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI; regolamento del Consiglio n. 2580/2001)

(v. punti 122-124, 127-131, 134)

14.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali – Ambito di applicazione – Principio di autodeterminazione – Distinzione tra gli obiettivi propri dell’esercizio del diritto all’autodeterminazione e i comportamenti attuati per pervenirvi – Potere discrezionale del Consiglio

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 3, comma 1, da i) a iii)]

(v. punti 125, 126, 131, 133)

15.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Natura cautelare delle misure adottate – Principio di legalità dei reati e delle pene – Applicabilità – Assenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; posizione comune del Consiglio 2001/931)

(v. punto 136)

16.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale – Decisione nazionale che non permette più essa sola di concludere per la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Obbligo del Consiglio di tener conto di elementi fattuali più recenti, che dimostrino la persistenza di detto rischio

[Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, §§ 4 e 6; decisioni del Consiglio (PESC) 2019/25 e (PESC) 2019/1341; regolamenti del Consiglio n. 125/2014, n. 790/2014, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 147-150, 158, 164, 166-168, 172, 175, 181, 184-186, 188, 196-198, 200, 202, 203, 253, 254, disp. 1)

17.    Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale adottata da un’autorità competente – Portata del controllo – Controllo che si estende alla totalità degli elementi presi in considerazione per dimostrare la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Elementi non ricavati tutti da una decisione nazionale adottata da un’autorità competente – Irrilevanza

(Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6)

(v. punto 154)

18.    Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio – Insussistenza della violazione

(Posizione comune del Consiglio 2001/931; regolamento del Consiglio n. 2580/2001)

(v. punti 165, 240)

19.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Congelamento dei capitali di un’organizzazione coinvolta in atti di terrorismo – Restrizioni al diritto di proprietà, alla libertà d’espressione e al diritto di riunione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

[Posizione comune del Consiglio 2001/931; decisioni del Consiglio (PESC) 2019/25 e (PESC) 2019/1341; regolamenti del Consiglio n. 2580/2001, 2015/513, 2015/1325, 2015/2425, 2016/1127, 2017/150 e 2017/1420]

(v. punti 206-211, 214, 215)

20.    Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Obbligo di evitare che l’atto annullato venga sostituito da un atto inficiato dal medesimo vizio – Estensione di tale obbligo agli atti successivi

(Art. 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 2)

(v. punti 246-248)

21.    Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Conseguenze del mancato rispetto da parte del Consiglio del suo obbligo di trarre le conseguenze delle illegittimità constatate da una sentenza di annullamento – Condanna di ciascuna parte a sopportare le proprie spese

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 133, 134, §§ 1 e 3, 135, § 2, e 219)

(v. punti 251, 255-259)

Sintesi

Dal 2002 il Kurdistan Workers’ Party (PKK) è inserito, in quanto organizzazione coinvolta in atti terroristici, negli elenchi delle persone o entità oggetto di misure di congelamento dei capitali, allegati alla posizione comune 2001/931/PESC e al regolamento n. 2580/2001 (1). Negli atti da esso adottati nel 2014 nei confronti di tale organizzazione, il Consiglio si era fondato su decisioni nazionali adottate, rispettivamente, da un’autorità britannica e da autorità americane, alle quali si erano aggiunte, a partire dal 2015, decisioni giudiziarie adottate dai giudici francesi.

Con sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK (C‑46/19 P) (2), la Corte aveva annullato la sentenza pronunciata dal Tribunale il 15 novembre 2018, nella causa PKK/Consiglio (T‑316/14) (3), che aveva a sua volta annullato vari atti adottati dal Consiglio dell’Unione europea tra il 2014 e il 2017 (4), i quali avevano mantenuto l’iscrizione del PKK negli elenchi controversi. Tale causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale (T‑316/14 RENV) e riunita alla causa PKK/Consiglio (T‑148/19), nella quale il PKK ha altresì chiesto l’annullamento degli atti adottati nei suoi confronti dal Consiglio tra il 2019 e il 2020 (5).

Con la sua sentenza pronunciata nelle due cause, il Tribunale annulla i regolamenti adottati dal Consiglio nel 2014, per quanto riguarda il mantenimento del PKK negli elenchi controversi, per il motivo che il Consiglio ha violato il suo obbligo di procedere ad un aggiornamento della valutazione della persistenza del rischio di coinvolgimento terroristico del PKK. Per quanto riguarda gli atti successivi del Consiglio, il Tribunale conclude, per contro, che i motivi dedotti dal ricorrente in relazione alle decisioni nazionali americane e britanniche non consentono di rimettere in discussione la valutazione del Consiglio, fondata segnatamente sulla presa in considerazione di episodi e di fatti successivi, riguardo alla persistenza di tale rischio. In tale occasione, il Tribunale precisa altresì la propria giurisprudenza relativa alla portata dell’articolo 266 TFUE in materia di misure restrittive.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale ricorda, anzitutto, i principi che impongono l’adozione iniziale delle misure restrittive e il loro riesame da parte del Consiglio a titolo della posizione comune 2001/931/PESC (6). Pertanto, in assenza di mezzi dell’Unione che consentano alla stessa di condurre le indagini, il procedimento che può condurre all’adozione di una misura iniziale di congelamento dei capitali si svolge su due livelli: uno nazionale, mediante l’adozione da parte di un’autorità nazionale competente di una decisione nei confronti dell’interessato, l’altro europeo, mediante la decisione del Consiglio che include l’interessato nell’elenco in questione, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulti che una siffatta decisione è stata adottata a livello nazionale. Una siffatta previa decisione ha la funzione di accertare la sussistenza di prove o indizi seri e credibili del coinvolgimento della persona interessata in attività terroristiche, considerati affidabili da dette autorità nazionali. Di conseguenza, non spetta al Consiglio verificare la veridicità o l’imputazione dei fatti accertati nelle decisioni nazionali di condanna che hanno fondato un’iscrizione iniziale e l’onere della prova ad esso incombente al riguardo ha quindi un oggetto relativamente ristretto.

Il Tribunale osserva poi che occorre distinguere, per ciascuno degli atti contestati, a seconda che essi siano fondati sulle decisioni delle autorità nazionali competenti che hanno giustificato l’iscrizione iniziale del ricorrente o a seconda che essi si basino su decisioni successive di tali autorità nazionali o su elementi considerati autonomamente dal Consiglio (7). Pertanto, per quanto riguarda gli elementi sui quali il Consiglio può basarsi al fine di dimostrare la persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche nella fase del riesame periodico delle misure precedentemente adottate (8), spetta al Consiglio, in caso di contestazione, dimostrare la fondatezza degli accertamenti di fatto menzionati negli atti di mantenimento dell’entità interessata negli elenchi e al giudice dell’Unione verificare la loro esattezza materiale.

Il Tribunale rileva, peraltro, che il Consiglio resta altresì soggetto all’obbligo di motivazione per quanto riguarda sia gli episodi accertati nelle decisioni nazionali prese in considerazione nella fase dell’adozione iniziale degli atti di cui trattasi, sia gli episodi accertati in decisioni nazionali successive o gli episodi di cui il Consiglio ha tenuto eventualmente conto a titolo autonomo.

Per quanto riguarda l’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito del 29 marzo 2001 intesa a proscrivere il PKK, il Tribunale ricorda di aver già ritenuto, nella sua giurisprudenza, che tale decisione promanasse da un’«autorità competente» ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC, in quanto quest’ultima non esclude la presa in considerazione di decisioni promananti da autorità amministrative, qualora tali autorità possano essere considerate «equivalenti» alle autorità giudiziarie allorché le loro decisioni possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale vertente sugli elementi di fatto e di diritto. Infatti, le ordinanze del Ministro dell’interno del Regno Unito possono essere impugnate dinanzi alla Proscribed Organisations Appeal Commission (commissione di ricorso per le organizzazioni proscritte) e, se del caso, dinanzi a un giudice d’appello.

Nel caso di specie, dopo aver precisato che la posizione comune non richiede che la decisione dell’autorità competente in questione s’inserisca necessariamente nell’ambito di un procedimento penale stricto sensu, il Tribunale constata che l’ordinanza del 2001 interviene effettivamente nell’ambito della lotta al terrorismo e si inserisce in un procedimento nazionale diretto all’imposizione di misure di tipo preventivo o repressivo nei confronti del PKK. Il Tribunale conclude che gli atti impugnati rispettano le condizioni poste a tale riguardo dalla posizione comune (9).

Il Tribunale considera, per contro, che spettava al Consiglio verificare la qualificazione dei fatti operata dall’autorità nazionale competente e la corrispondenza degli atti presi in considerazione da quest’ultima con la definizione dell’atto terroristico stabilita dalla posizione comune. Esso ritiene sufficiente al riguardo l’indicazione, nelle esposizioni dei motivi adottate dal Consiglio a sostegno degli atti impugnati, secondo la quale esso ha verificato che le motivazioni alla base delle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti rientrassero nella definizione del terrorismo contenuta nella posizione comune 2001/931/PESC. Il Tribunale precisa che tale obbligo di verifica verte unicamente sugli episodi accertati nelle decisioni delle autorità nazionali che hanno fondato l’iscrizione iniziale dell’entità interessata. Infatti, quando mantiene il nome di un’entità negli elenchi di congelamento dei capitali nell’ambito di un riesame periodico (10), il Consiglio deve soltanto dimostrare che il rischio che tale entità sia coinvolta in simili atti persista.

Pertanto, nell’ambito di tale riesame, il Consiglio è tenuto a verificare se, dopo l’iscrizione iniziale del nome della persona o dell’entità interessata, la situazione di fatto non sia mutata alla luce del coinvolgimento della stessa in attività terroristiche, e, in particolare, se la decisione nazionale non sia stata abrogata o revocata a motivo di elementi nuovi o di una modifica della valutazione dell’autorità nazionale competente. A tale proposito, il solo fatto che la decisione nazionale che ha costituito il fondamento dell’iscrizione iniziale resti in vigore, alla luce del tempo trascorso e in funzione dell’evoluzione delle circostanze del caso di specie, può non essere sufficiente per concludere per la persistenza del rischio. In una situazione del genere, il Consiglio è tenuto a fondare il mantenimento delle misure restrittive su una valutazione aggiornata della situazione che dimostri che tale rischio sussiste. In tal caso, il Consiglio può basarsi su elementi recenti tratti non solo da decisioni nazionali adottate da autorità competenti, ma anche da altre fonti, e quindi sulle proprie valutazioni.

Il Tribunale rileva che, in tale ipotesi, il giudice dell’Unione è tenuto a verificare, ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione, il carattere sufficientemente preciso e concreto dei motivi invocati nell’esposizione dei motivi sottesa al mantenimento negli elenchi di congelamento dei capitali e, ai fini del controllo della legittimità nel merito, se tali motivi siano fondati e riposino su una base fattuale sufficientemente solida. Pertanto, indipendentemente dalla questione se tali elementi siano tratti da una decisione nazionale adottata da un’autorità competente o da altre fonti, spetta al Consiglio, in caso di contestazione, dimostrare la fondatezza degli accertamenti di fatto considerati e al giudice dell’Unione verificare l’esattezza materiale dei fatti di cui trattasi.

Infine, per quanto riguarda l’articolo 266 TFUE, invocato dal PKK nella sola causa T‑148/19, in forza del quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta (11), il Tribunale ricorda che tale obbligo si impone sin dalla pronuncia della sentenza di cui trattasi qualora quest’ultima annulli una decisione, a differenza di una sentenza che annulla un regolamento (12). Così, alla data di adozione delle decisioni del 2019 riguardanti il PKK, il Consiglio era tenuto o a ritirare il PKK dall’elenco o ad adottare un atto di nuova iscrizione conforme alla motivazione della sentenza del 15 novembre 2018 (T‑316/14). Il Tribunale sottolinea che, senza tale obbligo, l’annullamento pronunciato dal giudice dell’Unione sarebbe privato di effetto utile.

Il Tribunale osserva, a tale riguardo, che il Consiglio ha riprodotto nelle decisioni del 2019 la stessa motivazione che aveva adottato negli atti dal 2015 al 2017 che erano stati censurati nella sentenza del 15 novembre 2018. Sebbene il Consiglio abbia proposto impugnazione nei confronti di tale sentenza, che non aveva effetto sospensivo, un simile rifiuto da parte del Consiglio di trarre le conseguenze della cosa giudicata era tale da nuocere alla fiducia che i singoli ripongono nel rispetto delle decisioni giurisdizionali. Tuttavia, poiché la sentenza del 15 novembre 2018 (T‑316/14) è stata annullata dalla sentenza della Corte del 22 aprile 2021 (C‑46/19 P), in particolare nella parte in cui aveva a sua volta annullato gli atti dal 2015 al 2017, e tenuto conto del carattere retroattivo di tale annullamento da parte della Corte, il Tribunale ritiene che la violazione da parte del Consiglio dei suoi obblighi non possa condurre all’annullamento delle decisioni del 2019. Poiché il ricorrente ha potuto tuttavia ritenersi legittimato a proporre il ricorso nella causa T‑148/19, il Tribunale, di conseguenza, tiene conto di tale elemento nell’ambito della ripartizione delle spese tra le parti.

In considerazione di quanto precede, il Tribunale conclude, in relazione al riesame periodico effettuato dal Consiglio (13), che quest’ultimo ha violato il suo obbligo di procedere ad un aggiornamento della valutazione della persistenza del rischio di coinvolgimento terroristico del PKK per quanto riguarda gli atti del 2014. Il Tribunale annulla di conseguenza i regolamenti di esecuzione n. 125/2014 e n. 790/2014 del Consiglio nella causa T‑316/14 RENV. Per contro, per quanto riguarda gli atti successivi dal 2015 al 2017 e le decisioni del 2019, il Tribunale conclude che i motivi dedotti dal ricorrente non consentono di rimettere in discussione la valutazione del Consiglio relativa alla persistenza di un rischio di coinvolgimento terroristico del PKK, la quale resta validamente fondata sul mantenimento in vigore dell’ordinanza del Ministro dell’interno del Regno Unito nonché, a seconda dei casi, su altri episodi successivi. Pertanto, il Tribunale respinge il ricorso quanto al resto nella causa T‑316/14 RENV, nonché il ricorso nella causa T‑148/19.


1      Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 93), e regolamento (CE) del Consiglio n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2001, L 344, pag. 70). Tali atti sono stati regolarmente aggiornati.


2      Sentenza del 22 aprile 2021, Consiglio/PKK (C‑46/19 P, EU:T:2021:316).


3      Sentenza del 15 novembre 2018, PKK/Consiglio (T‑316/14, EU:T:2018:788).


4      Regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014 (GU 2014, L 40, pag. 9); regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 (GU 2014, L 217, pag. 1); decisione (PESC) 2015/521 del Consiglio, del 26 marzo 2015 (GU 2015, L 82, pag. 107); regolamento di esecuzione (UE) 2015/513 del Consiglio, del 26 marzo 2015 (GU 2015, L 82, pag. 1); decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015 (GU 2015, L 206, pag. 61); regolamento di esecuzione (UE) 2015/1325 del Consiglio, del 31 luglio 2015 (GU 2015, L 206, pag. 12); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 del Consiglio, del 21 dicembre 2015 (GU 2015, L 334, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (GU 2016, L 188, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 del Consiglio, del 27 gennaio 2017 (GU 2017, L 23, pag. 3); decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017 (GU 2017, L 204, pag. 95); regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017 (GU 2017, L 204, pag. 3).


5      Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019 (GU 2019, L 6, pag. 6); decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell’8 agosto 2019 (GU 2019, L 209, pag. 15); regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio, dell’8 agosto 2019 (GU 2019, L 209, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio, del 13 gennaio 2020 (GU 2020, L 8I, pag. 1); decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, del 30 luglio 2020 (GU 2020, L 247, pag. 18); regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020 (GU 2020, L 247, pag. 1).


6      V. articolo 1, paragrafi 4 e 6, della posizione comune 2001/931/PESC.


7      Questi due tipi di fondamenti sono disciplinati da disposizioni diverse della posizione comune 2001/931/PESC, in quanto i primi rientrano nell’articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione e i secondi nel suo articolo 1, paragrafo 6.


8      V. articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.


9      Articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC.


10      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.


11      Articolo 266 TFUE: «L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340, secondo comma».


12      Ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le sentenze di annullamento dei regolamenti hanno effetto soltanto alla scadenza del termine di impugnazione o dopo il rigetto di quest’ultima.


13      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC.

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