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Document 62014TJ0211
Klement / OHMI - Bullerjan (Forme d'un four)
Klement / OHMI - Bullerjan (Forme d'un four)
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 24 settembre 2015 –
Klement / UAMI – Bullerjan (Forma di un forno)
(causa T‑211/14)
«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di un forno — Uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Natura dell’uso del marchio — Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»
1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni idonei a costituire un marchio — Presupposto — Carattere distintivo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 4) (v. punto 18) |
2. |
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di decadenza — Mancato uso effettivo di un marchio — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 22, § 3, e 40, § 5] (v. punti 21‑23, 27‑29) |
3. |
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Marchio registrato utilizzato unicamente come elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio — Marchio tridimensionale [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, a)] (v. punti 30‑37) |
4. |
Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di decadenza — Mancato uso effettivo di un marchio — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un forno utilizzato congiuntamente all’elemento denominativo «bullerjan» [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a)] (v. punti 38‑42) |
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2014 (procedimento R 927/2013‑1), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Toni Klement e la Bullerjan GmbH.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Toni Klement è condannato alle spese. |
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Segni idonei a costituire un marchio – Presupposto – Carattere distintivo (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 4) (v. punto 18)
2. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, artt. 1, regole 22, § 3, e 40, § 5] (v. punti 21‑23, 27‑29)
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Marchio registrato utilizzato unicamente come elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio – Marchio tridimensionale [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, a)] (v. punti 30‑37)
4. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Marchio tridimensionale costituito dalla forma di un forno utilizzato congiuntamente all’elemento denominativo «bullerjan» [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 51, § 1, a)] (v. punti 38‑42)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 9 gennaio 2014 (procedimento R 927/2013‑1), relativa ad un procedimento di decadenza tra il sig. Toni Klement e la Bullerjan GmbH.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Toni Klement è condannato alle spese.