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Document 62014TJ0158

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017.
JingAo Solar Co. Ltd e a. contro Consiglio dell'Unione europea.
Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Impegni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Campo di applicazione dell’inchiesta – Campionamento – Definizione del prodotto di cui trattasi.
Cause riunite T-158/14, T-161/14 e T-163/14.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 febbraio 2017 –
JingAo Solar e altri / Consiglio

(cause riunite T‑158/14, T‑161/14 e T‑163/14)

«Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio compensativo definitivo – Impegni – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Campo di applicazione dell’inchiesta – Campionamento – Definizione del prodotto di cui trattasi»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Regolamento che istituisce un dazio compensativo definitivo – Ricorso di un’impresa i cui impegni sono stati accettati – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 597/2009, artt. 13, §§ 1 e 6, e 15, § 1)

(v. punti 38‑41, 43)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Interesse a far valere un motivo di ricorso – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Motivo di ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 61‑71)

3. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Svolgimento dell’inchiesta – Definizione del prodotto di cui trattasi – Fattori che possono essere presi in considerazione – Applicazione dei criteri scelti dalle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

[Regolamento del Consiglio n. 597/2009, art. 2, c)]

(v. punti 84‑114)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66), nella parte in cui si applica alle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La JingAo Solar Co. Ltd e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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