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Document 62014TJ0138

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2015.
Randa Chart contro Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
Responsabilità extracontrattuale – Agente locale assegnato alla delegazione dell’Unione in Egitto – Termine del contratto – Omessa trasmissione da parte della delegazione all’ente egiziano per la sicurezza sociale del certificato di fine rapporto dell’agente e omessa successiva regolarizzazione della situazione di quest’ultimo al riguardo – Prescrizione – Danno continuato – Irricevibilità parziale – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Danno certo – Nesso di causalità.
Causa T-138/14.

Court reports – general

Causa T‑138/14

Randa Chart

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Responsabilità extracontrattuale — Agente locale assegnato alla delegazione dell’Unione in Egitto — Termine del contratto — Omessa trasmissione da parte della delegazione all’ente egiziano per la sicurezza sociale del certificato di fine rapporto dell’agente e omessa successiva regolarizzazione della situazione di quest’ultimo al riguardo — Prescrizione — Danno continuato — Irricevibilità parziale — Principio di buona amministrazione — Termine ragionevole — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Danno certo — Nesso di causalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2015

  1. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione — Inosservanza del diritto di un paese terzo — Esclusione — Eccezione — Inosservanza che costituisce anche una violazione del diritto dell’Unione

    (Art. 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41)

  3. Responsabilità extracontrattuale — Danno — Danno risarcibile — Danno continuato — Inclusione — Presupposti

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  4. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Nesso causale — Danno derivante dal comportamento omissivo di un’istituzione — Danno materiale che un ex agente locale ha subito a causa del mancato disbrigo, da parte di una delegazione dell’Unione, delle formalità amministrative richieste in seguito alla cessazione delle funzioni dell’interessato — Causa determinante del danno che non risiede nel comportamento della delegazione dell’Unione — Insussistenza di nesso di causalità

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  5. Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Danno continuato — Data da prendere in considerazione

    (Art. 340, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 49, 50)

  2.  In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la condizione, relativa al comportamento illecito addebitato all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato richiede che si dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che ha l’obiettivo di conferire diritti ai singoli.

    Al riguardo, l’inosservanza di una normativa interna di un paese terzo non può, in quanto tale e di per sé, costituire una violazione del diritto dell’Unione idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima. Per contro, qualora siffatta inosservanza costituisca simultaneamente violazione di una norma giuridica dell’Unione, in particolare di un principio generale del diritto dell’Unione, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione può sorgere. Quindi, in caso di inosservanza da parte di una delegazione dell’Unione della normativa di un paese terzo relativa alla redazione di certificati di fine rapporto per il suo personale, è giocoforza constatare che vi è stata violazione del principio di buona amministrazione, ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, in particolare, del principio del termine ragionevole. Orbene, il principio di buona amministrazione, allorché costituisce l’espressione di un diritto specifico come il diritto di vedere la propria situazione trattata in modo imparziale ed equo e in un termine ragionevole, ai sensi di detto articolo 41, deve essere considerato come norma del diritto dell’Unione che ha lo scopo di conferire diritti ai singoli. Peraltro, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione non dispongono di un margine discrezionale riguardo all’osservanza, nel caso concreto, del principio di buona amministrazione. Ne consegue che la constatazione di una semplice violazione di tale principio da parte di una delegazione dell’Unione sarebbe sufficiente per accertare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

    (v. punti 51, 108, 109, 113‑115)

  3.  La responsabilità extracontrattuale dell’Unione sorge soltanto se il ricorrente ha effettivamente subìto un danno concreto e certo. La condizione relativa all’esistenza di un danno certo ricorre allorché il danno è imminente e prevedibile con una sufficiente sicurezza, anche se la sua entità non può ancora essere quantificata con precisione.

    Per quanto riguarda i danni che presentano il carattere della continuità, i danni reiterati nel corso di periodi successivi e che aumentano in proporzione del tempo trascorso devono essere considerati risarcibili. Non rientra in tale definizione il danno materiale costituito dalle spese amministrative e dalle spese di assistenza giuridica sostenute da un ex agente locale per il rinnovo dei suoi titoli di soggiorno e permessi di lavoro in uno Stato membro e per l’acquisto della cittadinanza di detto Stato, a causa dell’omessa regolarizzazione della sua situazione da parte di una delegazione dell’Unione, in seguito alla cessazione del suo rapporto di lavoro in un paese terzo, omissione che avrebbe asseritamente impedito all’interessato di fare ritorno in quest’ultimo paese. Tali spese, infatti, sebbene si siano ripetute alcune volte nel corso di diversi anni, hanno carattere istantaneo, in quanto si sono effettivamente realizzate alla data dell’avvio di ciascuno di procedimenti amministrativi di cui trattasi e in quanto i loro importi non sono aumentati in proporzione del tempo trascorso.

    Non può neanche essere considerato continuo il danno costituito dalle spese di viaggio che l’interessato afferma di aver sostenuto per recarsi nel paese terzo in cui ha sede la suddetta delegazione dell’Unione. Infatti, per loro natura tali spese si realizzano effettivamente alla data di ciascuno dei viaggi in parola e non aumentano in proporzione del tempo trascorso.

    (v. punti 52, 81, 82, 86)

  4.  In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito e il danno dedotto richiede che tale danno derivi in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato, laddove quest’ultimo deve costituire la causa determinante del danno, in quanto non sussiste l’obbligo di risarcire ogni conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione illecita.

    A tal proposito, qualora il comportamento che si asserisce abbia generato il danno lamentato consista in un’omissione, è particolarmente necessario avere la certezza che tale danno sia stato effettivamente causato dalle omissioni contestate e non possa essere stato provocato da comportamenti diversi da quelli addebitati all’istituzione convenuta. Pertanto, nel caso del ricorso di un ex agente locale avente ad oggetto il danno materiale subìto a causa dell’asserita mancata regolarizzazione da parte di una delegazione dell’Unione della situazione di tale ex agente in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, presso le autorità locali, anche se tale omissione abbia avuto l’effetto che l’interessato non ha potuto tornare a lavorare e ad abitare nello Stato in cui la delegazione dell’Unione di cui trattasi ha sede, è giocoforza constatare che la decisione dell’interessato di acquistare un appartamento nel suo Stato membro di residenza e di sottoscrivere un mutuo a tale scopo deriva in modo determinante da una scelta personale e non dal comportamento contestato. Esiste, tutt’al più, un mero nesso indiretto di causa a effetto tra tale comportamento e le decisioni di acquisto e di domanda di mutuo.

    (v. punti 53, 132, 133)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 55‑58)

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