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Document 62014TJ0083

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2015.
LTJ Diffusion contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo ARTHUR & ASTON – Marchio nazionale figurativo anteriore Arthur – Mancato uso effettivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo.
Causa T-83/14.

Court reports – general

Causa T‑83/14

LTJ Diffusion

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio denominativo ARTHUR & ASTON — Marchio nazionale figurativo anteriore Arthur — Mancato uso effettivo del marchio — Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Forma che si differenzia per taluni elementi che alterano il carattere distintivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 dicembre 2015

  1. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Scopo e ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento no 207/2009 — Esame dell’alterazione del carattere distintivo

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3]

  2. Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo — Marchio figurativo Arthur

    [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, b)]

  3. Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Legittimità — Esame da parte del giudice dell’Unione — Criteri

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

  4. Marchio comunitario — Decisioni dell’Ufficio — Legittimità — Prassi decisionale precedente dell’Ufficio — Principio di non discriminazione — Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

  1.  Lo scopo dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui lo stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio.

    Pertanto, affinché si riconosca che il segno utilizzato non altera il carattere distintivo del marchio nella forma registrata, non è sufficiente che l’elemento dominante di quest’ultimo sia ripreso in tale segno. L’esame dell’alterazione del carattere distintivo consiste nel confronto tra il marchio nella forma registrata e il segno utilizzato al fine di valutare se detto marchio e detto segno differiscano o meno per elementi trascurabili e se possano essere considerati complessivamente equivalenti.

    (v. punti 18, 34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 22-24, 35)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 37)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 39)

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