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Document 62014TJ0076

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016.
Morningstar, Inc. contro Commissione europea.
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati – Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in posizione dominante – Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.
Causa T-76/14.

Court reports – general

Causa T‑76/14

Morningstar, Inc.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall’impresa in posizione dominante — Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Criteri di valutazione – Decisione della Commissione che ha reso vincolanti gli impegni proposti da un’impresa sottoposta a un procedimento di valutazione di un abuso di posizione dominante – Impresa potenzialmente concorrente che rischia di subire notevoli effetti negativi a causa di tali impegni e che ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo – Ricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9, § 1)

  2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della Commissione – Impegni – Discrezionalità – Rispetto del principio di proporzionalità – Sindacato giurisdizionale – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)

  3. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Limiti

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]

  4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Decisione della Commissione che rende vincolanti impegni adottati in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza

    (Art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)

  5. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Decisione della Commissione che ha reso vincolanti impegni adottati in forza dell’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Portata – Insussistenza della violazione

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 9)

  1.  Se è vero che una semplice partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione di una decisione che rende obbligatori, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, gli impegni proposti da un’altra impresa sottoposta a un procedimento a norma all’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) non è, di per sé, certamente sufficiente a dimostrare che un ricorrente sia individualmente interessato dalla decisione che rende obbligatori tali impegni, la partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituisce tuttavia un elemento preso in considerazione, in materia di concorrenza, anche nel settore più specifico degli impegni di cui all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, per accertare, unitamente ad altre circostanze specifiche, la ricevibilità del suo ricorso. Una siffatta circostanza specifica può essere costituita dall’incidenza della posizione del ricorrente sul mercato in questione. È quanto avviene segnatamente allorché il ricorrente opera su un mercato che è caratterizzato da un numero ristretto di concorrenti e nel quale l’impresa che ha preso gli impegni in parola detiene una posizione dominante. In un caso del genere, le misure restrittive dell’impresa in posizione dominante, come quelle oggetto della valutazione preliminare della Commissione, possono avere notevoli effetti negativi sulle attività del ricorrente.

    (v. punti 30, 31, 34, 35)

  2.  Nel contesto del meccanismo introdotto dall’articolo 9 del regolamento n. 1/2003, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne l’accettazione o il rigetto degli impegni che propone al fine di eliminare le preoccupazioni relative ad un eventuale abuso di posizione dominante dalla stessa formulate nel corso della sua valutazione preliminare. Nei limiti in cui Commissione è chiamata a effettuare un’analisi che richiede che siano presi in considerazione numerosi fattori economici, quali un’analisi prospettica al fine di valutare l’adeguatezza degli impegni proposti dall’impresa di cui trattasi, essa beneficia anche di un margine di discrezionalità di cui il Tribunale deve tener conto nell’esercizio del suo sindacato. Ne consegue che, il giudice dell’Unione non può, nell’ambito del sindacato limitato che esso esercita su tali situazioni economiche complesse, sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione.

    Quanto alla proporzionalità degli impegni, il test che la Commissione deve svolgere nell’ambito di un procedimento in base all’articolo 9 del regolamento n. 1/2003 consiste nel verificare se gli impegni sono sufficienti e possono rispondere in modo adeguato a tali preoccupazioni, prendendo in considerazione le circostanze della fattispecie, vale a dire la gravità delle preoccupazioni, l’ampiezza delle stesse e gli interessi dei terzi. Il sindacato del giudice dell’Unione si limita a verificare se la valutazione della Commissione sia manifestamente erronea, applicando i principi ricordati.

    Peraltro, la circostanza che altri impegni avrebbero potuto essere parimenti accettati, e persino che essi sarebbero stati più favorevoli per la concorrenza, non può condurre all’annullamento della decisione della Commissione che rende vincolanti gli impegni in parola nei limiti in cui la Commissione poteva ragionevolmente concludere che gli impegni ripresi nella decisione impugnata consentivano di dissipare le preoccupazioni individuate nella valutazione preliminare.

    (v. punti 40, 41, 45, 46, 56, 58, 59, 78, 84‑88)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 53, 54)

  4.  La Commissione non commette errori di diritto ritenendo che le preoccupazioni quanto ad un eventuale abuso di posizione dominante potessero essere dissipate non richiedendo da parte di un’impresa in posizione dominante sul mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati soluzioni comportamentali nei confronti dei suoi concorrenti, bensì nei confronti dei suoi clienti e dei terzi nel senso che ai clienti della suddetta impresa sono offerte diverse opzioni nella prospettiva di un passaggio, che siano interne o esterne alle loro infrastrutture. Accettando detti impegni, la Commissione ha dunque ritenuto che, per rispondere alle preoccupazioni da essa sollevate, non fosse necessario includere i concorrenti dell’impresa in discussione nei termini delle licenze proposte dalla stessa ai clienti e a produttori terzi.

    Quanto alla totalità degli oneri e dei costi che i passaggi resi necessari dagli impegni imposti all’impresa in posizione dominante comportano per i clienti, la Commissione tantomeno commette errori di diritto allorché detti impegni consentono, in seguito ad un’offerta migliorata dell’impresa dominante nei confronti dei propri clienti, un reale avanzamento per questi ultimi, nel senso che non devono affrontare più costi proibitivi nel caso in cui prevedano di cambiare fornitore. Del pari vale riguardo alla constatazione della Commissione secondo cui le collaborazioni tra fornitori di flussi di dati in tempo reale consolidati e produttori terzi possono generare economie di scala tali da far diminuire i costi del passaggio, circostanza che potrebbe costituire un incentivo supplementare per i clienti, compresi i clienti di piccole dimensioni, a cambiare fornitore.

    (v. punti 62, 63, 67, 69)

  5.  Per quanto riguarda le decisioni che rendono obbligatori gli impegni ex articolo 9 del regolamento n. 1/2003, diretto a eliminate le preoccupazioni della Commissione quanto ad un eventuale abuso di posizione dominante, la Commissione adempie al suo obbligo di motivazione esponendo gli elementi di fatto e di diritto che l’hanno indotta a concludere che gli impegni proposti rispondevano in modo adeguato alle preoccupazioni sul piano della concorrenza che essa aveva individuato cosicché non sussistevano più motivi per un suo intervento. Del resto, se è vero che la Commissione è tenuta a motivare la decisione che essa adotta, non ha tuttavia l’obbligo di spiegare perché si è astenuta dall’adottare una decisione diversa.

    (v. punti 97, 101)

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