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Document 62014CO0431

    Grecia / Commissione

    Causa C‑431/14 P-R

    Repubblica ellenica

    contro

    Commissione europea

    «Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza che respinge un ricorso di annullamento — Domanda diretta sostanzialmente alla sospensione dell’esecuzione della decisione che forma oggetto di tale ricorso — Fumus boni iuris — Aiuti statali — Circostanze eccezionali risultanti dalla crisi finanziaria — Nozione di “aiuto” — Compatibilità con il mercato interno — Motivazione»

    Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 dicembre 2014

    1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa impugnata in primo grado – Ricevibilità

      (Art. 278 TFUE)

    2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

      (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

    3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione – Sospensione dell’esecuzione della decisione infruttuosamente impugnata dinanzi al Tribunale – Presupposti – Fumus boni iuris – Portata dell’onere probatorio gravante sul ricorrente

      (Art. 278 TFUE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Possibilità di adottare orientamenti – Effetto vincolante

      (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

    5. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

      (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1)

    1.  Il fatto che una domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un’impugnazione avente ad oggetto una sentenza del Tribunale recante rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno e ne ordine il recupero abbia per oggetto la sospensione della suddetta decisione, e vada quindi al di là della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, non rende irricevibile la domanda di cui trattasi.

      Infatti, considerato che, da un lato, la sentenza impugnata, in quanto respinge integralmente il ricorso, è assimilabile a un provvedimento negativo, nei riguardi del quale la concessione della sospensione dell’esecuzione, che non modificherebbe in alcun modo la situazione della ricorrente, non è concepibile, salvo circostanze eccezionali e che, d’altro lato, l’obbligo di rimborso dell’aiuto illegittimo deriva dalla decisione impugnata dinanzi al Tribunale, ragioni connesse al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva esigono che tale domanda sia dichiarata ricevibile.

      (v. punti 16, 17)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 19)

    3.  Il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto quando esiste, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica o di fatto importante la cui soluzione non si impone immediatamente, sicché, prima facie, il ricorso nel procedimento principale non è privo di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo sufficientemente elevata del ricorso nel procedimento principale.

      Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un’impugnazione avente ad oggetto una sentenza del Tribunale recante rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno e ne ordine il recupero, la circostanza che detta domanda sia finalizzata alla concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e non della sentenza impugnata, comporta determinate conseguenze sulla valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris.

      Infatti, per quanto seri possano essere i motivi e gli argomenti invocati contro la sentenza impugnata, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, di per sé soli, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale. Per comprovare che è soddisfatto il presupposto relativo al fumus boni iuris, il ricorrente deve essere inoltre in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti con cui si è contestata la legittimità della suddetta decisione dinanzi al Tribunale sono tali da giustificare la concessione della sospensione richiesta, e ciò nonostante il fatto che un giudice dell’Unione li abbia già esaminati e dichiarati infondati.

      (v. punti 20‑22, 24)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 36, 37)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 45)

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    Causa C‑431/14 P-R

    Repubblica ellenica

    contro

    Commissione europea

    «Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza che respinge un ricorso di annullamento — Domanda diretta sostanzialmente alla sospensione dell’esecuzione della decisione che forma oggetto di tale ricorso — Fumus boni iuris — Aiuti statali — Circostanze eccezionali risultanti dalla crisi finanziaria — Nozione di “aiuto” — Compatibilità con il mercato interno — Motivazione»

    Massime – Ordinanza del vicepresidente della Corte del 3 dicembre 2014

    1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa impugnata in primo grado — Ricevibilità

      (Art. 278 TFUE)

    2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

      (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 60, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 160, § 3)

    3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione — Sospensione dell’esecuzione della decisione infruttuosamente impugnata dinanzi al Tribunale — Presupposti — Fumus boni iuris — Portata dell’onere probatorio gravante sul ricorrente

      (Art. 278 TFUE)

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della Commissione — Possibilità di adottare orientamenti — Effetto vincolante

      (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

    5. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Ripristino della situazione anteriore — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

      (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1)

    1.  Il fatto che una domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un’impugnazione avente ad oggetto una sentenza del Tribunale recante rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno e ne ordine il recupero abbia per oggetto la sospensione della suddetta decisione, e vada quindi al di là della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, non rende irricevibile la domanda di cui trattasi.

      Infatti, considerato che, da un lato, la sentenza impugnata, in quanto respinge integralmente il ricorso, è assimilabile a un provvedimento negativo, nei riguardi del quale la concessione della sospensione dell’esecuzione, che non modificherebbe in alcun modo la situazione della ricorrente, non è concepibile, salvo circostanze eccezionali e che, d’altro lato, l’obbligo di rimborso dell’aiuto illegittimo deriva dalla decisione impugnata dinanzi al Tribunale, ragioni connesse al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva esigono che tale domanda sia dichiarata ricevibile.

      (v. punti 16, 17)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 19)

    3.  Il presupposto del fumus boni iuris è soddisfatto quando esiste, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica o di fatto importante la cui soluzione non si impone immediatamente, sicché, prima facie, il ricorso nel procedimento principale non è privo di serio fondamento. Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare prima facie la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo sufficientemente elevata del ricorso nel procedimento principale.

      Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti provvisori presentata nell’ambito di un’impugnazione avente ad oggetto una sentenza del Tribunale recante rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno e ne ordine il recupero, la circostanza che detta domanda sia finalizzata alla concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e non della sentenza impugnata, comporta determinate conseguenze sulla valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris.

      Infatti, per quanto seri possano essere i motivi e gli argomenti invocati contro la sentenza impugnata, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, di per sé soli, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata dinanzi al Tribunale. Per comprovare che è soddisfatto il presupposto relativo al fumus boni iuris, il ricorrente deve essere inoltre in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti con cui si è contestata la legittimità della suddetta decisione dinanzi al Tribunale sono tali da giustificare la concessione della sospensione richiesta, e ciò nonostante il fatto che un giudice dell’Unione li abbia già esaminati e dichiarati infondati.

      (v. punti 20‑22, 24)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 36, 37)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 45)

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