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Document 62014CO0343
Adler Modemärkte / UAMI
Adler Modemärkte / UAMI
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 maggio 2015 –
Adler Modemärkte / UAMI
(causa C‑343/14 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio denominativo MARINE BLEU — Opposizione del titolare del marchio denominativo BLUMARINE — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Comparazione concettuale»
1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punto 31) |
2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38, 39) |
3. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti — Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1); regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 43) |
4. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Portata dell’obbligo di motivazione (v. punto 51) |
5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 59, 61) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Adler Modemärkte AG è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 351 del 6.10.2014.
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 7 maggio 2015 –
Adler Modemärkte / UAMI
(causa C‑343/14 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio denominativo MARINE BLEU — Opposizione del titolare del marchio denominativo BLUMARINE — Impedimenti relativi alla registrazione — Rischio di confusione — Comparazione concettuale»
1. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punto 31) |
2. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38, 39) |
3. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento — Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti — Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1); regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punto 43) |
4. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità — Portata dell’obbligo di motivazione (v. punto 51) |
5. |
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 59, 61) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Adler Modemärkte AG è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 351 del 6.10.2014.