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Document 62014CO0320
Asos / UAMI
Asos / UAMI
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 gennaio 2015 – Asos / UAMI
(causa C‑320/14 P) ( 1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ASOS — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore ASSOS — Diniego parziale di registrazione — Valutazione degli elementi di fatto e di prova compiuta dal Tribunale dell’Unione europea — Contestazione — Snaturamento degli elementi di fatto o di prova — Insussistenza — Impugnazione manifestamente irricevibile»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 19) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 25, 26) |
3. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punto 36) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Asos plc sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) GU C 127 del 20.4.2015.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 gennaio 2015 – Asos / UAMI
(causa C‑320/14 P) ( 1 )
«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo ASOS — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore ASSOS — Diniego parziale di registrazione — Valutazione degli elementi di fatto e di prova compiuta dal Tribunale dell’Unione europea — Contestazione — Snaturamento degli elementi di fatto o di prova — Insussistenza — Impugnazione manifestamente irricevibile»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 19) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 25, 26) |
3. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punto 36) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Asos plc sopporterà le proprie spese. |
( 1 ) GU C 127 del 20.4.2015.