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Document 62014CO0296

Grecia / Commissione

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 –

Grecia / Commissione

(causa C‑296/14 P) 1  ( 1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità greche ad operatori del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati — Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza fase orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 22)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 32)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 34)

4. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 42, 43)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Repubblica ellenica è condannata alla spese.


( 1 ) GU C 253 del 4.8.2014.

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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 –

Grecia / Commissione

(causa C‑296/14 P) 1  ( 1 )

«Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità greche ad operatori del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati — Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza fase orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 22)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 32)

3. 

Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 34)

4. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 42, 43)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Repubblica ellenica è condannata alla spese.


( 1 )   GU C 253 del 4.8.2014.

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