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Document 62014CJ0605

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015.
Virpi Komu e a. contro Pekka Komu e Jelena Komu.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ambito di applicazione – Competenze esclusive – Articolo 22, punto 1 – Controversia in materia di diritti reali immobiliari – Nozione – Domanda di scioglimento mediante vendita di una comproprietà indivisa su beni immobili.
Causa C-605/14.

Court reports – general

Causa C‑605/14

Virpi Komu e altri

contro

Pekka Komu e Jelena Komu

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ambito di applicazione — Competenze esclusive — Articolo 22, punto 1 — Controversia in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Domanda di scioglimento mediante vendita di una comproprietà indivisa su beni immobili»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 dicembre 2015

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Disposizioni di tale regolamento qualificate come equivalenti a quelle della convenzione di Bruxelles — Interpretazione di tali disposizioni in conformità alla giurisprudenza della Corte relativa alla convenzione — Competenze esclusive — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Interpretazione autonoma — Interpretazione restrittiva

    (Convenzione del 27 settembre 1968; regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1, comma 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1, comma 1)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze esclusive — Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Nozione — Domanda giudiziale diretta allo scioglimento della comproprietà indivisa su un bene immobile — Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 22, punto 1, comma 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23, 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 26, 27)

  3.  L’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda giudiziale diretta allo scioglimento mediante vendita, la cui esecuzione sia affidata ad un fiduciario, della comproprietà indivisa su un bene immobile è sussumibile nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immobiliari» ai sensi di tale disposizione.

    Infatti, da un lato, una domanda di scioglimento di una comproprietà su beni immobili, la quale è destinata a condurre ad un trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, riguarda diritti reali che producono effetti nei confronti di chiunque e configura un’azione diretta ad assicurare ai titolari di tali diritti la tutela delle prerogative connesse al loro titolo.

    Dall’altro lato, militano del pari a favore di una siffatta competenza esclusiva le considerazioni di buona amministrazione della giustizia che sono sottese all’articolo 22, punto 1, primo comma, del suddetto regolamento. Infatti, il trasferimento del diritto di proprietà relativo agli immobili a seguito di una simile azione giudiziale implicherà la presa in considerazione di circostanze di fatto e di diritto specifiche in relazione al fattore di collegamento stabilito dalla disposizione succitata, ossia il luogo di ubicazione di tali immobili. In particolare, si tratta della circostanza che i diritti di proprietà che riguardano detti immobili nonché i diritti di usufrutto gravanti su detti diritti sono oggetto di trascrizioni nei registri immobiliari dello Stato membro in cui tali immobili sono situati, conformemente al diritto di tale Stato, o il fatto che le procedure che disciplinano la vendita, eventualmente all’asta, dei medesimi beni immobili sono quelle dello Stato membro in cui questi ultimi sono situati o, ancora, il fatto che, in caso di contestazioni, l’acquisizione di prove sarà agevolata a motivo della prossimità di tale luogo di ubicazione dei beni.

    (v. punti 29‑31, 33 e dispositivo)

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