EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0598

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 2017.
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro Gilbert Szajner.
Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Articolo 65, paragrafi 1 e 2 – Marchio denominativo LAGUIOLE – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore, acquisito in forza del diritto nazionale – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Ufficio di giudice dell’Unione.
Causa C-598/14 P.

Court reports – general

Causa C‑598/14 P

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

contro

Gilbert Szajner

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 4 – Articolo 65, paragrafi 1 e 2 – Marchio denominativo LAGUIOLE – Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore, acquisito in forza del diritto nazionale – Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO – Ufficio di giudice dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 aprile 2017

  1. Marchio dell’Unione europea–Rinuncia, decadenza e nullità–Cause di nullità relativa–Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore–Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile–Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 53 e 65, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 37)

  2. Marchio dell’Unione europea–Rinuncia, decadenza e nullità–Cause di nullità relativa–Uso del marchio che può essere vietato in forza di un altro diritto anteriore–Controllo svolto dagli organi competenti dell’Ufficio e dal Tribunale sotto il profilo della normativa nazionale applicabile–Portata–Presa in considerazione di una decisione di un giudice nazionale emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso–Principio del contraddittorio

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 4, 53, § 1, c), e 65, § 2]

  3. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Controllo da parte della Corte della valutazione di norme nazionali invocate da una parte–Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  1.  Per quanto concerne la ripartizione dei ruoli tra il richiedente la dichiarazione di nullità, gli organi competenti dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e il Tribunale, la regola 37 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, prevede che spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, sia legittimato a far valere un diritto anteriore, tutelato nell’ordinamento giuridico nazionale. Tale regola impone al richiedente l’onere di presentare all’Ufficio non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfi le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter ottenere l’inibitoria dell’uso di un marchio dell’Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrino il contenuto di tale normativa.

    In secondo luogo, per quanto concerne specificamente gli obblighi cui è soggetto l’Ufficio, la Corte ha dichiarato che, qualora una domanda di nullità di un marchio dell’Unione europea sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta, in primo luogo, agli organi competenti dell’Ufficio valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma. Inoltre, poiché la decisione degli organi competenti dell’Ufficio può avere l’effetto di privare il titolare del marchio di un diritto che gli è stato conferito, la portata di una decisione del genere comporta necessariamente che l’organo che l’adotta non si limiti ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale quale esposto dal richiedente la dichiarazione di nullità.

    In terzo luogo, a termini dell’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall’Ufficio in merito agli elementi dedotti dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invochi la tutela.

    Inoltre, poiché l’applicazione del diritto nazionale, nel contesto procedimentale di cui trattasi, può privare il titolare di un marchio dell’Unione europea del proprio diritto, è assolutamente necessario che il Tribunale non sia privato della possibilità concreta di esercitare un controllo efficace, malgrado eventuali lacune nei documenti prodotti a comprova del diritto nazionale applicabile. A tal fine, il Tribunale deve quindi poter verificare, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità. Di conseguenza, il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale deve soddisfare le esigenze poste dal principio di tutela giurisdizionale effettiva.

    (v. punti 35-38)

  2.  Il controllo esercitato dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e dal Tribunale dev’essere effettuato alla luce dell’esigenza di garantire l’effetto utile del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, consistente nell’assicurare la protezione del marchio dell’Unione europea.

    Orbene, il fatto che il Tribunale si limiti ad applicare il diritto nazionale in linea con l’interpretazione datane dai giudici nazionali alla data di adozione della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio potrebbe portare al diniego della registrazione o alla dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea, benché la norma giuridica nazionale pertinente non costituisca, al momento in cui il Tribunale emette la sua decisione, alcun fondamento per poter procedere in tal senso.

    Ciò non contrasterebbe soltanto con l’esigenza di garantire l’effetto utile del regolamento n. 207/2009, ma anche con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, privando il Tribunale della possibilità concreta di esercitare efficacemente il pieno sindacato di legittimità menzionato ai punti 37 e 38 della presente sentenza.

    Ne consegue che nella valutazione della tutela accordata dal diritto nazionale, il Tribunale deve applicare una norma giuridica nazionale in linea con l’interpretazione datane dai giudici nazionali al momento in cui esso emette la sua decisione. Pertanto, il Tribunale deve poter prendere in considerazione anche una decisione proveniente da un giudice nazionale, emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio.

    È ben vero che prendendo in considerazione una decisione di un giudice nazionale emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio il Tribunale può essere indotto ad effettuare una valutazione di una norma giuridica nazionale che si discosti da quella accolta dalla commissione di ricorso medesima. Tuttavia, poiché il sindacato giurisdizionale, esercitato dal Tribunale, sulla valutazione del diritto nazionale operata dalla commissione di ricorso costituisce un pieno sindacato di legittimità, la circostanza, accertata successivamente all’adozione della decisione della stessa commissione di ricorso, che tale decisione si basasse su un’erronea interpretazione del diritto nazionale non può costituire un ostacolo alla rettifica dell’errore commesso.

    Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza secondo cui, in primo luogo, il Tribunale deve limitarsi, in linea di principio, a determinare, alla luce delle informazioni assunte a fondamento della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio, la decisione che quest’ultima avrebbe dovuto adottare, in secondo luogo, il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno di tali motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, in terzo luogo, il Tribunale non può annullare o riformare detta decisione per motivi che siano emersi successivamente alla sua pronuncia.

    Tale principio, sebbene abbia un’ampia portata e vieti, in particolare, al Tribunale di annullare o di riformare la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio sulla base di fatti emersi successivamente all’adozione di tale decisione o applicando disposizioni sostanziali di diritto non ancora vigenti al momento di tale adozione, non vieta, per contro, al Tribunale di tener conto, in controversie vertenti sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, di un’evoluzione dell’interpretazione da parte dei giudici nazionali della norma giuridica nazionale esaminata dalla commissione di ricorso dell’Ufficio. Infatti, tale norma giuridica nazionale ha fatto parte degli elementi sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso e la sua applicazione da parte di quest’ultima è soggetta, in forza dell’articolo 65, paragrafo 2, del medesimo regolamento, ad un pieno controllo di legittimità da parte del Tribunale.

    Tuttavia, conformemente al principio del contraddittorio, che fa parte del diritto ad un processo equo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la presa in considerazione da parte del Tribunale di una decisione di un giudice nazionale emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio è soggetta alla condizione che, come nella specie, le parti abbiano avuto la possibilità dinanzi al Tribunale di presentare osservazioni sulla decisione nazionale pertinente.

    (v. punti 39-46)

  3.  Per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio d’impugnazione, dei rilievi operati dal Tribunale in ordine alla normativa nazionale pertinente, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; quindi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongano manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale, nell’esaminare il complesso degli elementi, non abbia attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli competa in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo.

    (v. punto 56)

Top