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Document 62014CJ0592

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2016.
    European Federation for Cosmetic Ingredients contro Secretary of State for Business, Innovation and Skills e Attorney General.
    Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) – Prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che “allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento”, sono stati oggetto di sperimentazione animale – Divieto di immissione in commercio nell’Unione europea – Portata.
    Causa C-592/14.

    Court reports – general

    Causa C‑592/14

    European Federation for Cosmetic Ingredients

    contro

    Secretary of State for Business, Innovation and Skills

    e

    Attorney General

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

    «Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Regolamento (CE) n. 1223/2009 — Articolo 18, paragrafo 1, lettera b) — Prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che “allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento”, sono stati oggetto di sperimentazione animale — Divieto di immissione in commercio nell’Unione europea — Portata»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 settembre 2016

    1. Procedimento giurisdizionale – Domanda di riapertura della fase orale – Istanza di deposito di osservazioni su punti di diritto sollevati dalle conclusioni dell’avvocato generale – Presupposti per la riapertura

      (Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica

    3. Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento n. 1223/2009 – Divieto di immissione in commercio di prodotti contenenti ingredienti che sono stati oggetto di una sperimentazione animale – Portata – Realizzazione della sperimentazione animale in paesi terzi al fine di commercializzarvi taluni prodotti – Inclusione – Presupposto – Utilizzo dei dati risultanti da detta sperimentazione nell’ambito di una domanda diretta a dimostrare la sicurezza dei prodotti interessati ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione

      [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009, art. 18, § 1, b)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 22‑24)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 31)

    3.  L’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n.1223/2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che esso può vietare l’immissione sul mercato dell’Unione europea di prodotti cosmetici alcuni ingredienti dei quali sono stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall’Unione, al fine di consentire la commercializzazione di prodotti cosmetici in paesi terzi, se i dati che ne risultano sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell’Unione.

      A tal proposito, il fatto di aver invocato, nella relazione sulla sicurezza di un prodotto cosmetico, i risultati di sperimentazioni animali relativi ad un ingrediente a uso cosmetico per dimostrare la sicurezza di tale prodotto per la salute umana, deve essere considerato sufficiente per accertare che tali sperimentazioni sono state effettuate allo scopo di conformarsi alle disposizioni del regolamento n. 1223/2009 al fine di ottenere l’accesso al mercato dell’Unione. Non rileva la circostanza che le sperimentazioni animali sono state richieste al fine di permettere la commercializzazione di prodotti cosmetici in paesi terzi. Infatti, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1223/2009 non opera alcuna distinzione in base al luogo in cui è stata effettuata la sperimentazione animale in questione. L’introduzione, in via interpretativa, di una tale distinzione sarebbe contraria all’obiettivo della tutela degli animali perseguito, in generale, dal regolamento n. 1223/2009 e, in particolare, dal suo articolo 18.

      (v. punti 39‑41, 45 e dispositivo)

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