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Document 62014CJ0572
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016.
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH contro Amazon EU Sàrl e a.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.
Causa C-572/14.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016.
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH contro Amazon EU Sàrl e a.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione a uso privato – Equo compenso – Mancato pagamento – Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001.
Causa C-572/14.
Court reports – general
Causa C‑572/14
Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH
contro
Amazon EU Sàrl e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Articolo 5, punto 3 — Nozione di “materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Direttiva 2001/29/CE — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Riproduzione a uso privato — Equo compenso — Mancato pagamento — Inclusione eventuale nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 aprile 2016
Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento no44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Nozione – Azione volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 – Inclusione – Obbligo di corrispondere il compenso a una società di gestione collettiva di diritti d’autore – Irrilevanza
[Regolamento del Consiglio no44/2001, art. 5, punto 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]
L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va interpretato nel senso che ricade nella sfera di applicazione della materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi di detta disposizione, una domanda volta a ottenere la corresponsione di un compenso dovuto ai sensi di una normativa nazionale che attua il sistema di equo compenso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, normativa secondo la quale l’autore ha diritto alla corresponsione di un equo compenso se, in ragione della natura di un’opera trasmessa a mezzo radio, messa a disposizione del pubblico su un supporto di registrazione video o sonoro prodotto a fini commerciali, si deve presumere che essa sia riprodotta a fini personali o privati, qualora i supporti di registrazione siano stati immessi in commercio sul territorio nazionale a fini di lucro e a titolo oneroso.
La nozione di materia di delitti o quasi-delitti, infatti, comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001.
A tal riguardo, da una parte, un siffatto collegamento manca in quanto l’obbligo di corrispondere il compenso non è stato liberamente concesso dal debitore, bensì gli è stato imposto da detta normativa nazionale in ragione dell’immissione in commercio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei alla riproduzione di opere o di oggetti protetti.
D’altra parte, tale domanda è intesa a coinvolgere la responsabilità di un convenuto, poiché si fonda sulla violazione, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni della normativa nazionale in questione che gli impongono di corrispondere un equo compenso e detta violazione costituisce un illecito che provoca un danno all’attore. Infatti, la mancata percezione di detto equo compenso costituisce un evento dannoso, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, in quanto detto compenso è inteso a risarcire gli autori per la copia privata, effettuata senza la loro autorizzazione, delle loro opere protette e, pertanto, deve essere considerato come il corrispettivo del danno subito dagli autori, risultante da tale copia non autorizzata da questi ultimi. Il fatto che tale equo compenso debba essere pagato non ai titolari di un diritto esclusivo di riproduzione che esso è inteso a risarcire, bensì a una società di gestione collettiva di diritti d’autore, è inconferente al riguardo ove, secondo il diritto nazionale in questione, solo tali società possono far valere il diritto a detto compenso.
(v. punti 32, 37, 38, 43‑46, 50, 53 e dispositivo)