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Dokument 62014CJ0555

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017.
IOS Finance EFC SA contro Servicio Murciano de Salud.
Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Transazioni commerciali tra imprese private e pubbliche amministrazioni – Normativa nazionale che subordina il recupero immediato del capitale di un credito alla rinuncia agli interessi di mora e alla rinuncia al risarcimento per i costi di recupero.
Causa C-555/14.

Samling af Afgørelser – Retten

Causa C‑555/14

IOS FINANCE EFC

contro

Servicio Murciano de Salud

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 6 de Murcia)

«Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Transazioni commerciali tra imprese private e pubbliche amministrazioni – Normativa nazionale che subordina il recupero immediato del capitale di un credito alla rinuncia agli interessi di mora e alla rinuncia al risarcimento per i costi di recupero»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Normativa nazionale che subordina il recupero immediato del capitale di un credito alla rinuncia agli interessi di mora e alla rinuncia al risarcimento per i costi di recupero – Ammissibilità – Presupposto – Rinuncia effettuata liberamente – Verifica incombente al giudice nazionale

(Direttiva 2011/7 del Parlamento europeo e del Consiglio, art. 7, § 2 e 3)

La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente al creditore di rinunciare a richiedere gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero quale corrispettivo del pagamento immediato del capitale di crediti esigibili, a condizione che una simile rinuncia sia effettuata liberamente, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

In un’ipotesi come quella di cui al procedimento principale, al fine di valutare se la rinuncia sia stata effettuata liberamente, occorre assicurarsi che il creditore avrebbe realmente potuto disporre di tutti i mezzi di ricorso effettivi per richiedere, se lo avesse voluto, il pagamento del suo intero credito, ivi compresi gli interessi di mora e il risarcimento per i costi di recupero, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punti 35, 36 e dispositivo)

Op