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Document 62014CJ0546

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016.
Causa promossa da Degano Trasporti Sas di Ferrucio Degano & C.
Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – IVA – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Direttiva 2006/112/CE – Insolvenza – Procedura di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti IVA.
Causa C-546/14.

Court reports – general

Causa C‑546/14

Procedimento avviato dalla Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Udine)

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Direttiva 2006/112/CE — Insolvenza — Procedura di concordato preventivo — Pagamento parziale dei crediti IVA»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2016

  1. Questioni pregiudiziali – Rinvio alla Corte – Fase del procedimento opportuna per il rinvio – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 267 TFUE)

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obbligo per gli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’imposta sul valore aggiunto – Insolvenza – Procedura nazionale di concordato preventivo – Pagamento parziale dei crediti di imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità – Presupposti

    (Articolo 4, § 3, TUE; direttiva del Consiglio 2006/112, articoli 2, 250, § 1, e 273)

  1.  La Corte di giustizia è competente a conoscere di una domanda di rinvio pregiudiziale, sebbene sia stata presentata dal giudice nazionale in fase di esame non contraddittorio della ricevibilità della domanda di cui è stato investito, domanda diretta ad aprire una procedura di concordato preventivo che sfocia, se ricevibile, in una decisione di tipo giurisdizionale, adottata in presenza del Pubblico Ministero, dopo che il giudice abbia eventualmente statuito sulle opposizioni sollevate dai creditori messi in minoranza. I giudici nazionali possono, infatti, adire la Corte se al loro cospetto pende una lite e se sono stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale, e la scelta del momento più idoneo per interrogare la Corte in via pregiudiziale è di loro esclusiva competenza.

    (v. punti 16, 17)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) attestando, sulla base dell’accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

    Infatti, l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, che non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione.

    (v. punti 28, 29 e dispositivo)

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